La partecipazione alle gare di appalto sarà più semplice per le piccole imprese e per i loro consorzi.
L'articolo 17 della legge sullo sviluppo economico ha apportato due modifiche alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici inerenti la partecipazione dei consorzi e dei raggruppamenti temporanei, per facilitare l'accesso alle commesse pubbliche da parte delle piccole e medie imprese nella crisi economica in atto.
Dal 1° luglio 2009 sono infatti abrogati l'articolo 36, comma 5, terzo periodo e l'articolo 37, comma 7, terzo periodo. La prima norma vietava al consorzio stabile e ai consorziati la partecipazione a gare in cui le stazioni appaltanti utilizzano l'esclusione automatica delle offerte.
Il divieto è stato ora rimosso e, pertanto, per appalti di valore inferiore a un milione (lavori) o a 100mila euro (beni e servizi) possono concorrere nel l'ambito della stessa procedura un consorzio e suoi eventuali consorziati non specificati come esecutori.
Infatti i consorzi concorrenti sono comunque tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla stessa gara.
La seconda norma abrogata prevedeva un'analoga limitazione per i consorzi ordinari.
Anche per questi, peraltro, il consorzio che prende parte alla gara è tenuto a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre e questi non possono in ogni caso partecipare al confronto.
Il nuovo quadro di disciplina, quindi, consente ai consorziati di consorzi stabili o ordinari, non individuati come esecutori potenziali di un appalto, di concorrere a quella stessa gara.
Al.Ba.
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