Rossella Bocciarelli
ROMA
Le operazioni di sospensione dei debiti e quelle per l'allungamento delle scadenza dei crediti «oltre a non comportare un aumento dei tassi praticati, non determinano l'applicazione degli interessi di mora sulla quota capitale per il periodo di sospensione, nè sono richieste dalla banca ulteriori garanzie». La sottolineatura è evidenziata nella «Guida all'avviso comune» che contiene tutto quello che è utile sapere per le piccole e medie imprese che vogliano avvalersi della moratoria sui prestiti. Ma non basta. Le operazioni di sospensione non comportano l'applicazione di commissioni e spese di istruttoria – si sottolinea – fermo restando il rimborso di eventuali e documentate spese vive sostenute dalla banca nei confronti di terzi».
La voce "costi" è solo una delle questioni puntualizzate nel vademecum, per aiutare le aziende a fare una scelta consapevole e informata. L'obiettivo di Confindustria, Abi e di tutte le altre associazioni che hanno sottoscritto l'intesa il 3 agosto 2009 sotto l'egida del ministero dell'Economia, nell'elaborare questa sorta di baedeker della moratoria è stato in primo luogo quello farsi capire dai possibili utenti.
Pertanto si ricorda subito, sommariamente, l'oggetto della convenzione, che è, per i finanziamenti a medio e lungo termine, la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di qualsiasi tipo di mutuo; per le operazioni di leasing finanziario si tratta invece della la sospensione di 12 mesi del pagamento della quota capitale che è implicita nei canoni del leasing immobiliare (6 mesi per quello mobiliare). Inoltre, per i finanziamenti a breve c'è la possibilità dell'allungamento fino a 270 giorni delle anticipazioni bancarie su crediti certi ed esigibili. Infine, il quarto punto dell'intesa riguarda il contributo al rafforzamento patrimoniale dell'impresa, tramite un apposito finanziamento per chi realizza processi di capitalizzazione, come multiplo del capitale effettivamente versato dai soci. Quanto al «chi» è potenzialmente interessato all'iniziativa, il vademecum, al quale hanno lavorato anche i tecnici di Viale dell'Astronomia ricorda che per poter usufruire della sospensione l'azienda doveva trovarsi in "bonis" al 30 settembre 2008 cioè non presentare a quella data posizioni classificate dalla banca come (scadute o sconfinanti) da più di 180 giorni, nè incagli o posizioni ristrutturate o in sofferenza.Inoltre, al momento della presentazione della domanda l'impresa non deve avere posizioni classificate come "ristrutturate" o "in sofferenza" o procedure esecutive in corso. Quanto alle rate scadute, non devono essere tali da più di 180 giorni. Ed eccoci al come fare la richiesta: il vademecum riporta il fac-simile della domanda, disponibile nelle filiali delle aziende di credito, che l'impresa interessata deve presentare alla banca e ricorda che «c'è tempo fino al giugno del 2010».
Infine, il vademecum riporta anche le risposte alle domande più frequenti. Così si ricorda, ad esempio, che l'avviso comune non riguarda il leasing operativo. E si spiega, a proposito delle anticipazioni bancarie per le quali è previsto l'allungamento delle scadenze, che rientrano nella convenzione gli anticipi SBF (salvo buon fine) ma non sono compresi, invece, i finanziamenti all'importazione, nè le operazioni di finanziamento di anticipazioni su contratti.
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