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Newsletter del 21 Dicembre 2009

L'artigiano apre con un solo click
di Maurizio Pirazzini


Primo restyling al modello di comunicazione unica per l'avvio dell'attività imprenditoriale dopo la "falsa partenza" del 2007. Il ministero dello Sviluppo economico con decreto 19 novembre (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 3 dicembre scorso), reso di concerto con i ministeri della Pubblica amministrazione e l'innovazione, del Lavoro, con l'agenzia delle Entrate, l'Inps e l'Inail, recepisce alcune modifiche introdotte nel quadro delle regole tecniche approvate con il Dpcm 6 maggio 2009.
Un'altra tappa importante nella marcia di avvicinamento alla scadenza del 1° aprile 2010, quando la nuova procedura sarà obbligatoria per tutte le tipologie di imprese e esercenti attività economiche.
Resta invariato il concetto del modello unico come "copertina elettronica" - si veda il facsimile qui a destra - che aggrega le modulistiche di competenza dei singoli enti coinvolti (Registro imprese, agenzia Entrate, Inps e Inail).
Le regole di struttura delle modulistiche elettroniche saranno rese disponibili nei siti delle singole amministrazioni interessate che restano competenti in via esclusiva a definire i singoli dati da richiedere alle imprese. Ovviamente i tracciati informatici delle singole modulistiche potranno essere tra loro integrati tramite appositi software prodotti e resi disponibili anche dalle Camere di commercio. In questo contesto si muove ad esempio l'applicazione Starweb (accessibile da http://starweb.infocamere.it tramite il proprio account "Telemaco") in uso presso numerose Camere di commercio, in cui le imprese possono beneficiare di un'integrazione più evoluta tra le singole modulistiche che ne rende molto più semplice e intuitivo l'utilizzo. Le novità sono rappresentate dalla previsione di due nuovi soggetti nel "back office" della procedura rappresentati dal ministero del Lavoro (che non ha ancora comunicato per quali adempimenti ritiene di utilizzare la nuova procedura) e dall'Albo delle imprese artigiane gestito con diverse procedure a seconda della legislazione regionale (alcune Regione, come la Toscana e l'Abruzzo hanno già legiferato con l'eliminazione delle Commissioni provinciali e dell'integrazione con le procedure di ComUnica).
In ogni caso, a prescindere dalle diverse intese tra sistema camerale e regioni per la gestione integrata tra l'Albo delle imprese artigiane e la Comunicazione unica (articolo 1, Dpcm 6 maggio 2009) sembra ormai inevitabile la previa iscrizione dell'impresa artigiana nel Registro ai fini della "costituzione" (anche alla luce del recente orientamento del ministero dello sviluppo economico con parere prot. 82801 del 1° ottobre 2009) e del regolare avvio dell'attività che potrà avvenire solo con il rilascio della ricevuta (articolo 9, Dl 7/2007 convertito con legge n. 40/2008). Solo dopo questo momento l'impresa potrà essere qualificata – dall'organo competente (Commissione provinciale o altro organo) – come "artigiana" a seconda delle diverse regole previste dalle legislazioni regionali.
Novità anche per la Pec (posta elettronica certificata) che viene assegnata su richiesta dell'impresa ai fini del procedimento di comunicazione unica non più tramite le società Infocamere e Infocert, ma saranno le singole camere di commercio a erogare direttamente (tramite apposito fornitore) l'assegnazione gratuita della casella. Questa nuova procedura relativa alla Pec riguarderà in particolare le imprese individuali, per le quali non è più prevista la possibilità di pubblicare il proprio indirizzo di Pec nel Registro delle imprese (articolo 16, Dl 185/2008, convertito con legge n. 2/2009), e la casella certificata potrà essere utilizzata solo ai fini del procedimento di Comunicazione unica, sia da parte della Camera di commercio, ma anche da parte degli altri enti interessati.
Regole diverse caratterizzano invece la gestione della Pec da parte delle società, che sono obbligate a disporre della casella certificata sin dal momento della costituzione e l'indirizzo va indicato nella modulistica ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Le società già iscritte nel registro al 29 novembre 2008, avranno tempo fino al 29 novembre 2011 per comunicare - in completa esenzione da diritti di segreteria e imposta di bollo - il proprio indirizzo di Pec all'ufficio del registro delle imprese per la pubblicazione nel registro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Le indicazioni significative
È il quadro più importante che funge da «smistatore» dei flussi informatici tra i diversi enti. Il software consente la precompilazione del modello a seconda delle scelte impostate (ad esempio in caso di impresa individuale cosiddetta "inattiva" o senza immediato inizio dell'attività economica andrà validata l'opzione agenzia delle Entrate (apertura partita Iva e registro imprese)

Vanno indicati i dati dell'intermediario
(di regola un professionista
o un'associazione
di categoria) che gestisce
la pratica telematica

La domiciliazione elettronica tramite Pec conferisce
pieno valore legale – con eliminazione completa della carta – alla comunicazione della ricevuta per l'avvio dell'attività imprenditoriale
e di tutta la documentazione da parte degli enti interessati

Ecco, di fianco, un facsimile
del modello di comunicazione unica, disponibile in formato elettronico sul sito internet www.sviluppoeconomico.gov.it Vale per le dichiarazioni
nel caso di inizio attività d'impresa, sue modifiche e cessazione.

Per il grafico fare riferimento al pdf
 
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