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Newsletter del 25 Gennaio 2010

I professionisti perdono gli sconti sugli studi

Carlo Mezzetti
Emanuele Re
Con il nuovo anno si chiude per i professionisti il periodo agevolato per la deduzione di ammortamenti e canoni di leasing degli immobili strumentali. Né la finanziaria 2010 (legge 191/09) né il decreto legge «milleproroghe» (Dl 194/09) hanno infatti prorogato la disposizione che consentiva loro di dedurre ammortamenti e canoni di leasing degli immobili strumentali acquisiti nel triennio 2007-2009. Dal 2010 si torna, pertanto, alle vecchie regole valevoli fino al 31 dicembre 2006 che prevedevano una sostanziale indeducibilità dei costi relativi all'acquisizione di immobili da destinare alla propria attività. L'unica eccezione riguarda i canoni di leasing degli immobili promiscui che dovrebbero continuare a essere deducibili per il 50 per cento.
E così, è venuta meno la deducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing degli immobili. In caso di immobili a uso promiscuo, continua a essere deducibile il 50% della rendita catastale per gli immobili acquisiti in proprietà e il 50% dei canoni per quelli detenuti in leasing (fermi restando la durata minima del contratto e lo scorporo del costo dell'area). Quest'ultima opportunità, che non esisteva con le norme in vigore fino al 2006 e di fatto introdotta con la finanziaria 2007, rappresenta l'unica agevolazione a regime di cui possono fruire i lavoratori autonomi per dedurre il 50% dei canoni di leasing degli immobili acquisiti e utilizzati sia per la propria attività professionale sia per fini personali. Ciò in considerazione del fatto che la finanziaria 2007, nel limitare la deduzione alle sole acquisizioni effettuate nel triennio 2007-2009, fa esplicito riferimento ai soli immobili strumentali (cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività) e non anche a quelli promiscui. Sul punto è attesa comunque una conferma ufficiale, anche in considerazione del fatto che il 2010 rappresenta il primo anno successivo al triennio agevolato.
Le disposizioni contenute nella finanziaria 2007 (articolo 1, commi 334 e 335 della legge 296/06) – che hanno introdotto la deducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativi all'acquisizione degli immobili strumentali da parte degli esercenti arti e professioni – trovano applicazione per i soli immobili acquisiti nel triennio 2007-2009. Per effetto di queste disposizioni, sono deducibili le quote di ammortamento degli immobili strumentali acquistati nel periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2009 per un ammontare non superiore a quello risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988. Allo stesso tempo, risultano deducibili i canoni di locazione finanziaria relativi ai contratti stipulati nel medesimo periodo, a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici.
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