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Newsletter del 25 Gennaio 2010

Medici «in rete»: concorrenza solo nel comune
di Patrizia Maciocchi


I "medici in rete" non possono estendere autonomamente il loro raggio d'azione che deve restare limitato al territorio comunale. I giudici della Corte di cassazione, con la sentenza n. 25765 del 9 dicembre scorso, si occupano dei medici, convenzionati con il Sistema sanitario nazionale, che creano associazioni mettendo i loro nominativi online in modo che il paziente abbia la possibilità di scegliere liberamente, tra la rosa dei nomi, quello del professionista a cui rivolgersi. Una possibilità offerta dal Dpr 270/2000 che ha riconosciuto e regolamentato questa forma di aggregazione tra professionisti. Il contenzioso era sorto tra i dottori che avevano deciso di "autoestendere" il loro intervento al di fuori dell'ambito comunale e la Asl che aveva negato la legittimità dell'iniziativa adottata. Due diversi punti di vista giudicati in maniera diametralmente opposta nei primi due gradi di giudizio con un punto a favore dei medici nel primo e uno a favore dell'amministrazione in appello.
La disparità di opinioni nasceva da una diversa interpretazione del Dpr 270/2000, un regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici della medicina generale che spazia dall'associazionismo all'assistenza domiciliare, attribuendo un ruolo di grande rilievo alle regioni nella possibilità di promuovere accordi finalizzati a una prestazione dell'attività più efficiente e attenta al mutare delle esigenze sociali. Gli ermellini forniscono dunque delle indicazioni per una corretta lettura della norma che va letta facendo la massima attenzione al rispetto della volontà delle parti che hanno aderito all'accordo.
Secondo i medici il via libera all'estensione dell'offerta di competenze deriverebbe da un rinvio operato dall'articolo 40 all'articolo 19 dello stesso Dpr, in base al quale il potere attribuito alle regioni di organizzare territorialmente l'assistenza primaria sarebbe limitato alla scelta del medico lasciando a quest'ultimo la possibilità di decidere l'ambito territoriale in cui la forma associativa può svolgersi. L'articolo 19 – ai commi 1, 2 e 3 – prevede rispettivamente: che la scelta avviene nei limiti oggettivi dell'organizzazione sanitaria, che l'assistenza deve avvenire prioritariamente in ambiti comunali e che le regioni possono, in base alle indicazioni del piano sanitario, articolare il servizio in comuni, gruppi di comuni o distretti.
Una disposizione sufficientemente chiara, che non consente di separare l'ambito di scelta del medico da quello di operatività dell'associazione né di delegare l'organizzazione sanitaria ai medici. In assenza dunque di una «preventiva ed espressa determinazione» da parte della regione di procedere all'opportunità offerta dalla norma di allargare l'associazionismo in ambito intercomunale, questo deve intendersi limitato all'area del comune.
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