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Newsletter del 28 Marzo 2011

Principi utilizzabili a scelta del revisore nei conti delle Pmi
di Lorella Di Paolantonio


Per la revisione legale dei conti relativi all'esercizio 2010 si applicano ancora le regole precedenti al Dlgs 39/2010. È il chiarimento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del 16 febbraio scorso, rispetto a una delle modifiche di maggiore attualità del Dlgs 39/2010: l'obbligo di eseguire la revisione legale secondo i principi internazionali cosiddetti clarified, che saranno adottati dalla Commissione Ue. Si tratta dei principi Isa (International Standard on Auditing), emanati dall'Ifac (International Federation of Accountants). Per l'Italia, l'articolo 11 del Dlgs 39/2010 stabilisce che – durante il procedimento europeo di adozione ora in atto – la revisione legale deve essere svolta sulla base dei principi elaborati dalla Consob e da associazioni e ordini professionali (sottoscrittori di una specifica convenzione con il ministero dell'Economia).
Fino alla sottoscrizione delle convenzioni – stabilisce il successivo articolo 43 – valgono i principi di revisione nazionali emanati ai sensi dell'articolo 162 del Dlgs 58/98 e adottati dalla Consob. Tali principi sono una diretta derivazione di quelli internazionali nella versione pre-clarified.
Di conseguenza, la revisione legale sui conti dell'esercizio 2010 dovrà avvenire, così come chiarito dal Cndcec, secondo le stesse regole e normative del precedente esercizio e non, invece, secondo standard di comportamento dei revisori uniformemente applicabili a qualsiasi tipo di società.
In altri termini, anche per l'esercizio 2010, la revisione avverrà continuando a distinguere tra conti di società sottoposte alla funzione di vigilanza della Consob (società quotate e altre entità di interesse pubblico) e conti delle altre società (sostanzialmente Pmi):
e per la prima tipologia di revisione legale si applica la disciplina contenuta nell'articolo 43, comma 3, del Dlgs 39/2010, per cui la revisione avverrà in conformità ai principi di revisione nazionali emanati dal 2002 al 2007 dalla Commissione congiunta dei Consigli nazionali di dottori commercialisti e dei ragionieri e poi dal 2008 dalla Commissione dei Consigli per lo studio e la statuizione dei principi di revisione del Cndcec;
r per la seconda, analogamente al passato, non è previsto alcun obbligo giuridico di adozione dei principi di revisione, continuando, questi ultimi, a essere un mero punto di riferimento tecnico che ogni revisore potrà adottare o declinare secondo la propria esperienza e competenza.
Dal canto suo, invece, Assirevi (documento di ricerca n. 163) ha precisato che, fino all'adozione dei principi internazionali, i principi di revisione adottati dalla Consob rappresenteranno gli standard professionali di riferimento nello svolgimento della revisione legale, a prescindere dalle dimensioni e/o caratteristiche della società sottoposta a revisione.
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