La norma di comportamento 7.1 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) - in vigore dal 1° gennaio scorso - fa da faro al collegio sindacale (a cui non è demandato l'incarico di revisore legale) nella stesura della relazione al bilancio.
In base a quanto stabilito dagli articoli 2429 e 2423 del Codice civile, il collegio deve esprimere un proprio parere (nonché riferirlo), attraverso la redazione di un'apposita relazione, all'assemblea dei soci, in merito ai risultati dell'esercizio sociale e all'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri. Deve, inoltre, presentare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione. Secondo quanto prescritto dai principi di comportamento del Consiglio, la relazione deve seguire uno schema e un contenuto ben precisi. La norma fa riferimento al caso in cui al collegio sindacale non sia attribuita la funzione di revisione legale. Qualora al collegio sia demandata anche tale funzione, la relazione dovrà contenere anche un'apposita sezione in cui si illustrano le risultanze della revisione legale effettuata. La relazione deve recare il titolo «Relazione del collegio sindacale all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2429, comma 2, del Codice civile».
Nella prima sezione intitolata «Sintesi e risultati dell'attività di vigilanza svolta - omissioni e fatti censurabili», il collegio deve illustrare, sinteticamente, ai soci l'attività svolta in adempimento dei propri doveri di vigilanza e, in particolare, le proprie valutazioni in merito all'osservanza della legge e dello statuto, al rispetto dei principi di corretta amministrazione, all'adeguatezza e al funzionamento dell'assetto organizzativo, del sistema di controllo interno, nonché del sistema amministrativo-contabile, e per finire le valutazioni in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione. Sempre nella stessa sezione, poi, i sindaci devono informare l'assemblea su eventuali omissioni o ritardi commessi dagli amministratori e su eventuali denunce proposte dai soci, precisando le azioni intraprese e i risultati ottenuti.
Nella seconda sezione («Proposte in ordine al bilancio, alla sua approvazione e alle materie di competenza del collegio sindacale») i sindaci sono chiamati a formulare proprie osservazioni e proposte in ordine al bilancio avendo riguardo, in particolare, alla tempestività e alla correttezza della formazione dei documenti che lo compongono, nonché del procedimento di formazione, nonché alle ragioni che hanno eventualmente costretto gli amministratori a derogare uno dei principi di redazione del bilancio perché incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta.
Infine, laddove sussistano i presupposti, la relazione deve anche esprimere il consenso del collegio all'iscrizione nel l'attivo di bilancio dei costi di impianto e di ampliamento, dei costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale, nonché dell'avviamento. Infine il collegio sindacale deve formulare il proprio parere in ordine all'approvazione o non approvazione del bilancio e deve dare evidenza dell'opinione di ciascun sindaco sulla sua approvazione.
La relazione, infine, deve riportare la data della sua approvazione da parte del collegio, e deve essere sottoscritta, con firma autografa o elettronica, da tutti i membri del collegio sindacale. Nel caso in cui la relazione sia approvata con consenso unanime, può anche essere sottoscritta solo dal presidente precisando tale situazione. La relazione, approvata dal collegio sindacale, deve essere depositata presso la sede della società almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA