Un professionista che ha iniziato l'attività nel 2010 e nella dichiarazione
di inizio attività ha barrato la casella
dei "minimi", ma in realtà era interessato
alle nuove iniziative o al regime ordinario,
può iniziare a fatturare con questo regime, utilizzando quello che viene detto comportamento concludente.
Infatti, in caso di addebito dell'Iva sulle fatture emesse dopo il 1° gennaio 2008, il contribuente minimo è escluso dal regime
in esame in quanto manifesta, tramite fatti concludenti, l'esercizio dell'opzione per il regime ordinario, a meno che non emetta
nota di variazione per correggere errori.
È ciò che prevede la circolare dell'agenzia delle Entrate del 28 gennaio 2008 n. 7,
al paragrafo 3.2, in risposta al quesito nel quale veniva chiesto quale regime devono adottare
i contribuenti se in sede di prima applicazione del regime dei minimi hanno emesso le fatture con indicazione dell'aliquota, dell'ammontare dell'imposta e dell'imponibile, quindi senza l'annotazione che trattasi di «operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008» o altra annotazione idonea.
Il dubbio nasceva dalla circostanza che, poiché i contribuenti minimi non devono applicare l'imposta sul valore aggiunto alle operazioni effettuate e di conseguenza non possono esercitare il diritto di rivalsa, il comportamento descritto può essere considerato espressivo della volontà di applicare il regime ordinario.
L'agenzia delle Entrate ha risposto ritenendo che l'emissione di fattura con addebito dell'imposta al cessionario o committente può essere stata causata dalle incertezze applicative inevitabilmente connesse alle rilevanti novità introdotte dai commi da 96 a 117 dell'articolo 1 della legge Finanziaria 2008 e, dunque,
non è di per sé sola espressiva della volontà
di non avvalersi del regime dei contribuenti minimi.
Al riguardo i contribuenti che intendono continuare ad applicare il regime dei minimi potranno effettuare le opportune rettifiche dei documenti emessi con addebito dell'imposta. Più in particolare,
ai sensi del combinato disposto degli articoli 26, terzo e quarto comma, e 21, comma 4, del Dpr 633/1972 il cedente o prestatore può emettere nota di variazione (da conservare, ma senza obbligo di registrazione ai fini Iva) per correggere
gli errori commessi con la fattura e il cessionario o committente, che abbia registrato la fattura, è tenuto a registrare la nota di variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.
Per converso, se unitamente all'emissione della fattura con addebito dell'imposta il contribuente abbia, altresì, esercitato il diritto alla detrazione e proceduto alle liquidazioni periodiche del tributo il comportamento potrà essere considerato inequivocabilmente espressivo dell'opzione per il regime ordinario.
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