Nessuna violazione se la Camera di commercio ha messo sotto torchio l'esperto tributario. Un "interrogatorio" che non ha come necessario presupposto l'insufficienza della documentazione presentata, ma anche una semplice valutazione informale. Lo precisa la Corte di cassazione con sentenza depositata ieri che ha affrontato il caso di un professionista che si era visto cancellare dal ruolo con provvedimento del ministero dell'Industria. Provvedimento contro il quale aveva presentato ricorso, perdendo però sia in primo grado sia in appello.
Tra i motivi di ricorso, era stata sostenuta dai legali del professionista l'illegittimità della condotta della Camera di commercio che aveva sottoposto l'uomo a un colloquio senza avere però prima espresso un giudizio ufficiale di inidoneità o insufficienza della documentazione presentata
La Cassazione ha avallato il comportamento della Camera di commercio: la specifica commissione della Camera «a suo insindacabile giudizio, può disporre il colloquio ove ritenga non del tutto probanti i documenti esibiti. Non era dunque necessario, al riguardo, un'esplicita valutazione di insufficienza della motivazione».
La Corte ricorda poi, davanti alle contestazioni della difesa, che la legge 427 del 1993 e la successiva circolare del ministero dell'Industria non possono essere messe in discussione sul piano della retroattività: hanno invece introdotto una sanatoria degli iscritti al ruolo fino al 30 settembre 1993, precisando l'illegittimità della tenuta del ruolo da parte della Camera di commercio in materie riservate a professionisti iscritti ad Albi.
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