La norma in base alla quale la responsabilità per le sanzioni riguarda esclusivamente alla società di capitali non si applica se la penalità era stata già contestata e irrogata al legale rappresentante prima della sua entrata in vigore. A precisarlo la Cassazione con la sentenza n 18899/2011.
La controversia è relativa a una persona fisica che ha impugnato una cartella di pagamento relativa alle sanzioni irrogate in qualità di amministratore e legale rappresentante di una Srl per infedele dichiarazione dei redditi del 1998. I giudici di merito davano ragione al ricorrente in quanto, avendo la società depositato domanda di concordato preventivo contestualmente all'accettazione dell'atto di irrogazione delle sanzioni, non si applicava la norma sulla responsabilità solidale dell'amministratore della società che aveva commesso tale violazione nell'esercizio delle sue funzioni. Nel caso particolare, essendo in atto all'epoca della notifica della cartella impugnata una procedura fallimentare, c'era la preclusione per il creditore di qualsiasi azione sul patrimonio del debitore proprio per non alterare la situazione patrimoniale. E c'era comunque da fare i conti con la norma successiva più favorevole che aveva previsto che per le società di capitali la responsabilità per quanto attiene alle sanzioni appartiene esclusivamente alla società (articolo 7 del Dl n.269/2003, converito dalla legge n.326/2003). La Cassazione ha, invece, accolto il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate sulla base della normativa introdotta nel 1997 in materia di sanzioni tributarie e ha ritenuto applicabile il principio dell'identificazione del trasgressore con l'autore materiale della violazione: normativa ritenuta valida per le violazioni commesse dopo la sua entrata in vigore (1° aprile 1998). La persona fisica che ha posto in essere il comportamento trasgressivo è stata così considerata come unico centro di imputazione della sanzione ed è stata quindi estesa la responsabilità dell'autore della violazione, in via solidale, al contribuente (che ben può essere un ente, con o senza personalità giuridica). In questo modo le persone fisiche che hanno la rappresentanza di un soggetto passivo di imposta (o di un inadempiente all'obbligo tributario) sono divenute direttamente responsabili delle sanzioni connesse alle violazioni delle norme tributarie commesse a opera e/o nell'interesse della parte rappresentata e/o amministrata, mentre tale parte è obbligata al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata.
La pendenza di una procedura concorsuale nei confronti della società di capitali rappresentata non incide sulla personale responsabilità per le sanzioni del legale rappresentante, personalmente non toccato dalla procedura. Infine, la previsione normativa successiva (introdotta nel 2003) sulla responsabilità per le sanzioni solo in capo alla società di capitali non può essere applicata alla situazione specifica in quanto va riferita espressamente alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata contestata e irrogata alla data di entrata in vigore.
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In sintesi
01|IL CASO
Il legale rappresentante di una Srl ha impugnato una cartella di pagamento relativa alle sanzioni irrogate per infedele dichiarazione
02|LA DECISIONE
La norma del 2003 sull'applicazione delle sanzioni solo alla società di capitale non si applica se la violazione è stata contestata o se la sanzione è stata irrogata prima dell'entrata in vigore