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Newsletter del 24 Ottobre 2011

Stage nel groviglio di regole

PAGINA A CURA DI
Giampiero Falasca
I tirocini - forse più noti al grande pubblico con la definizione di stage - sono degli strumenti contrattuali molto importanti per i giovani. Non sono contratti di lavoro, come vediamo in dettaglio nell'articolo a lato, ma non sono neanche semplici esperienze di formazione: potremmo definirli delle "passerelle" che collegano il mondo della scuola e dell'università a quello del lavoro.
Le novità
La manovra estiva (decreto legge 138/2011 convertito dalla legge 148/2011) ha definito una nuova cornice di regole per l'utilizzo di questi contratti, con la finalità di prevenire abusi e utilizzi scorretti degli stessi. Per attuare questa finalità, l'articolo 11 della manovra ha stabilito che i tirocini «non curriculari» (quelli cioè svincolati da percorsi formali di istruzione) non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese. In secondo luogo, è stato introdotto un limite invalicabile circa il momento di stipula del contratto: i tirocini non curriculari possono essere sottoscritti con neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo titolo di studio.
Dopo l'approvazione di questa normativa, le imprese che fanno un uso corretto del tirocinio hanno lamentato l'eccessiva rigidità dei nuovi vincoli. Il ministero del Lavoro ha provato a rispondere a queste osservazioni, con la circolare 24/2011; con questo atto, è stata operata un'approfondita (e per certi versi sorprendente) ricostruzione delle condizioni di utilizzo dei tirocini, che sono stati ricondotti a ben quattro possibili categorie.
Le tipologie escluse
La prima, secondo la circolare del ministero del Lavoro, sarebbe quella dei «tirocini formativi e di orientamento». Rientrano nella nozione, secondo il ministero, solo quei tirocini finalizzati ad agevolare le scelte professionali mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro. Solo questa forma di tirocinio sarebbe soggetta ai nuovi limiti: sarebbero invece escluse dalla riforma altre tipologie di tirocinio. La prima delle categorie escluse dalla riforma è quella dei rapporti che la circolare 24 definisce «tirocini di reinserimento o inserimento al lavoro».
Questa definizione costituisce una novità assoluta, perché prima dell'emanazione della circolare non esisteva una disciplina autonoma degli stage di inserimento, che erano ricondotti alla normativa generale. Possono essere utilizzati con questi rapporti, i disoccupati (quindi, tutte quelle persone che avevano un lavoro e lo hanno perso, compresi i lavoratori in mobilità), e i soggetti riconducibili alla nozione di inoccupati (quindi, di tutte quelle persone che non hanno mai avuto un impiego). Per questi rapporti, non trova applicazione il limite temporale introdotto dalla manovra estiva (divieto di stipula del periodo successivo ai 12 mesi dal conseguimento del diploma o della laurea), mentre la durata massima è sempre di sei mesi, in quanto si applica l'articolo 7 comma 1 lettera b) del Dm 142/98, che prevede proprio questo limite.
La disciplina cambia ancora nel caso in cui i tirocini siano promossi in favore di categorie "disagiate". Rientrano in questa nozione diverse categorie di soggetti. La lista è molto lunga, e include disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, alcolisti, detenuti, immigrati, soggetti svantaggiati. Questi tirocini sono disciplinati dalla norme speciali (ad esempio la legge 68/99) e regionali.
Studio e lavoro
Infine, si applicano regole diverse anche per i cosiddetti «tirocini curriculari». Questi rapporti possono essere promossi nei confronti di studenti che partecipano a percorsi di istruzione secondaria o universitaria. I tirocini devono essere inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici, e devono realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro. La circolare ricorda che tali tirocini devono soddisfare specifiche condizioni: essere promossi dall'istituzione formativa, essere destinati agli studenti, e svolgersi nel periodo di frequenza del corso di studi. La disciplina di questi stage si trova nei regolamenti degli istituti che li promuovono.
In conclusione, per una vicenda tutto sommato semplice, possiamo avere quattro diversi insiemi di norme, dentro i quali possiamo trovare regole che cambiano da regione a regione. Un po' di semplificazione non guasterebbe.
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Il poker

TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

01|DESTINATARI
- neo diplomati o neo laureati
02|DISCIPLINA
- Durata massima di 6 mesi
- Attivabili entro e non oltre 12 mesi dal diploma o dalla laurea (art. 11 DL n. 138/2011)

TIROCINI DI REINSERIMENTO/INSERIMENTO AL LAVORO

01|DESTINATARI
- disoccupati (chi aveva un lavoro e l'ha perso)
- inoccupati (chi non ha mai lavorato)
- lavoratori in mobilità
02|DISCIPLINA
- Rinvio alla normativa regionale
- Durata massima di 6 mesi (D.M. 25 marzo 1998, n. 142)


TIROCINI CON CATEGORIE DISAGIATE

01|DESTINATARI
- disabili
- invalidi fisici, psichici e sensoriali
- soggetti in trattamento psichiatrico
- tossicodipendenti, alcolisti e detenuti
- immigrati
- ulteriori categorie di soggetti svantaggiati individuati dalle Regioni e dalle Province
02|DISCIPLINA
- Rinvio alla normativa regionale o alle norme speciali (legge n. 68/1999)

TIROCINI CURRICULARI

01|DESTINATARI
- studenti universitari (compresi gli iscritti ai master universitari e ai corsi di dottorato)
- studenti di scuola secondaria superiore
- allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso
02|DISCIPLINA
- promozione del tirocinio da parte di una Università, di una istituzione scolastica, di un centro di formazione professionale convenzionato

- svolgimento del tirocinio all'interno del periodo di frequenza del corso
- rinvio alle norme interne dei singoli atenei

 
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