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Cristiano Dell'Oste
Nicola Forte
Ultimi giorni per prendere confidenza con la nuova soglia di 1.000 euro per il trasferimento di denaro contante, libretti bancari o postali o titoli al portatore. Si avvicina la scadenza del 1° febbraio, data a partire dalla quale scatteranno le infrazioni, le sanzioni e le segnalazioni al ministero dell'Economia (con finalità antiriciclaggio) e all'agenzia delle Entrate (con finalità anti-evasione).
L'articolo 12 della manovra salva-Italia (Dl 201/2011), entrato in vigore il 6 dicembre 2011, ha ridotto ulteriormente la soglia di 2.500 euro, fissando a 1.000 euro l'importo a partire dal quale il contante (e gli strumenti assimilati) non può essere usato per pagare o, meglio, trasferito. Come già accaduto in occasione delle altre modifiche della soglia, è stato previsto un periodo di salvaguardia per consentire a tutti i soggetti interessati un adeguamento graduale alla nuova previsione. In buona sostanza, durante la fase di conversione in legge del decreto è stato stabilito che il superamento della nuova soglia non costituisce infrazione nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2011 ed il 31 gennaio 2012, a condizione che venga osservato il precedente limite di 2.500 euro.
È evidente, però, che la novità potrebbe determinare più facilmente il superamento del nuovo limite che imporrà, per l'effettuazione delle diverse operazioni, il ricorso a un intermediario finanziario (banche, poste eccetera). Infatti, il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo in favore di un soggetto diverso richiederà l'utilizzo di uno strumento di pagamento tracciabile come, ad esempio, un assegno bancario non trasferibile, un bonifico bancario, una carta di credito eccetera.
Le medesime limitazioni valgono per i libretti al portatore. Infatti se un soggetto intende trasferire due o più libretti al portatore, il cui singolo saldo è inferiore a 1.000 euro, ma con valore complessivo del trasferimento superiore a tale soglia, sarà obbligatoria la "canalizzazione" del l'operazione, cioè l'intervento di una banca o di un ufficio postale per effettuare correttamente il trasferimento. Inoltre, entro il 31 marzo del 2012 i saldi di ogni libretto dovranno essere ridotti a 999,99 euro o meno. In alternativa, i libretti dovranno essere estinti o trasformati in libretti nominativi.
La riduzione del limite imporrà agli operatori di verificare tutte le operazioni, anche se effettuate in passato. Ad esempio il proprietario di un immobile potrebbe essere in possesso di un libretto al portatore con il deposito cauzionale relativo al contratto di affitto. Si pone così il problema dei libretti al portatore, di importo pari o superiore a 1.000 euro, costituiti quali deposito cauzionale il cui vincolo sia stato previsto quale clausola contrattuale. Il problema può essere risolto trasformando il libretto in nominativo. Invece la restituzione del deposito al termine del contratto potrà essere effettuata con la chiusura del libretto e la contemporanea restituzione della somma a mezzo assegno circolare.
Considerata la riduzione della soglia, i soggetti interessati potrebbero essere indotti – ancor più rispetto al passato – a frazionare l'operazione, così da aggirare il nuovo limite effettuando, di fatto, il pagamento in contanti. Si pone quindi il problema se il pagamento rateale di una fattura, il cui importo complessivo sia pari o maggiore di 1.000 euro, possa essere correttamente effettuato in più tranche, tutte rigorosamente sotto la soglia. La preoccupazione riguarda l'eventuale comportamento del l'amministrazione finanziaria che potrebbe considerare i singoli pagamenti (sotto soglia) riferibili a un'unica operazione con il conseguente aggiramento del divieto.
Il problema, in realtà, in passato è stato esaminato espressamente dall'Ufficio italiano cambi (Uic) confermando la regolarità del pagamento rateale. Infatti, la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate è il frutto di un'ordinaria dilazione di pagamenti e la rateizzazione scaturisce dal preventivo accordo delle parti. La soluzione rimane ancora oggi valida, anche se i poteri e le competenze dell'Uic sono stati trasferiti alla Banca d'Italia presso la quale è stata costituita l'Unità di informazione finanziaria (Uif) con compiti di analisi finanziaria per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.
Le limitazioni al trasferimento valgono anche per i titoli al portatore come, ad esempio, per i certificati di deposito la cui emissione non è soggetta ad alcun limite. Infatti i predetti titoli possono essere emessi per un importo pari o superiore a 1.000 euro. L'intervento di un intermediario finanziario sarà necessario solo in caso di trasferimento. Le infrazioni al nuovo limite per la circolazione del denaro contante dovranno essere segnalate non solo al ministero dell'Economia e delle finanze, ma anche al l'agenzia delle Entrate al fine di contrastare non solo il terrorismo e il riciclaggio, ma anche l'evasione fiscale.
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