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Newsletter del 25 Giugno 2012

Sei nodi aperti sui controlli societari
di Rosanna Acierno
Giovanni Parente


Sei nodi da sciogliere dopo le ultime norme che hanno cambiato l'assetto dei controlli societari e della revisione legale. La riforma del sindaco unico nelle Srl, nella versione uscita dopo la conversione del decreto semplificazioni (Dl 5/2012), pone non pochi interrogativi a professionisti e imprese. A questo si aggiunge il work in progress sull'attuazione della revisione legale. A distanza di oltre due anni dall'entrata in vigore del Dlgs 39/2010, si attende il via libera definitivo ai regolamenti che servono a rendere operativo tutto il nuovo meccanismo con 21 tasselli da colmare (si veda Il Sole 24 Ore del 20 settembre 2010). Le bozze di sei testi (che disciplinano iscrizione al registro, accesso, tirocini, inattivi, revoca e formazione continua dei revisori) sono state oggetto di una consultazione pubblica sul sito della Ragioneria generale dello Stato, che ha raccolto i contributi da parte di associazioni, Ordini e professionisti. Ora manca l'ultimo passo per capire quali suggerimenti saranno stati accolti. Nel frattempo, si sta preparando il terreno per il passaggio di consegne nella tenuta del registro dalla società del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) alla Consip (società per azioni del ministero dell'Economia). La convenzione è già passata al vaglio della Corte dei conti ma diventerà operativa solo quando i regolamenti sulla revisione legale arriveranno al traguardo.
Ma non c'è solo questo aspetto. Le modifiche relative al sindaco unico (introdotte prima dalla legge di stabilità e poi riviste dal Dl 5/2012 e dalla sua legge di conversione) pongono una serie di interrogativi (riepilogati nell'infografica a lato), su cui finora sono arrivate le prime interpretazioni ma che meriterebbero un chiarimento ufficiale per consentire ai soggetti interessati di operare in un clima di maggiore certezza. Per esempio, il revisore unico persona fisica può svolgere anche la funzione di vigilanza sulla gestione, demandata di norma al collegio sindacale? Un dubbio che impatta da vicino con il sistema dei controlli nella Srl. Sostenere, infatti, che il revisore unico può esercitare esclusivamente la verifica sulla regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la Srl dovrebbe nominare un altro organo di controllo interno.
Così come andrebbero delineate meglio le modalità con cui la società di revisione legale può svolgere la funzione di vigilanza propria del collegio sindacale oltre a quella di controllo contabile.
Non è poi ancora completamente pacifico se la Srl deve modificare la clausola del proprio statuto che prevede un organo di controllo collegiale prima di procedere alla nomina di un sindaco unico. L'eventuale necessità di una modifica preventiva potrebbe creare un rischio di illegittimità degli atti adottati dal sindaco unico in assenza della correzione statutaria. In più, seguendo questa linea interpretativa, la società stessa potrebbe essere esposta all'impugnazione delle delibere prese con il parere favorevole del sindaco.
C'è poi da capire come calibrare i compensi tra l'esigenza di risparmio delle imprese (a cui tende la disciplina del sindaco unico) e le responsabilità maggiori per i professionisti che dovranno gestire da soli l'incarico.
Altra questione aperta è la nomina del supplente. Le nuove disposizioni non dicono nulla in proposito. La nomina di un sostituto consentirebbe - in virtù dell'articolo 2401 del Codice civile - la sostituzione automatica del sindaco unico qualora dovesse venir meno nel corso dell'incarico, garantendo così la continuità di svolgimento delle funzioni di controllo. A tal proposito, la Cassazione ha sostenuto (naturalmente in relazione al collegio) che le dimissioni del sindaco in carica operano automaticamente se è possibile la sostituzione del soggetto dimissionario con un supplente (da ultimo sentenza 6788/2012). Se invece non è possibile, la cessazione della carica avrà effetto solo alla ricostituzione del nuovo organo di controllo interno.
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Gli interrogativi

Le disposizioni da chiarire o da attuare sui controlli societari

LA DOPPIA FUNZIONE

Se la Srl obbligata al controllo contabile opta per la nomina di un unico revisore legale (persona fisica), quest'ultimo potrà svolgere anche la funzione di vigilanza sulla gestione propria del collegio sindacale? La questione è rilevante in quanto se il revisore legale può esercitare solo la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la Srl sarà comunque costretta a nominare un altro organo di controllo interno (sindaco o collegio sindacale)

L'OPZIONE PER LA SOCIETÀ

Una Srl può investire una società di revisione anche della funzione di vigilanza propria del collegio sindacale oltre che di controllo contabile? E, propendendo per l'estensione, la società di revisione dovrebbe, comunque, nominare di fatto un sindaco-revisore?
I controlli previsti dall'articolo 2403 del Codice civile sono, infatti, caratterizzati da un'indelegabilità sostanziale (tranne per gli atti di ispezione propedeutici) ad ausiliari e si pone anche l'esigenza di partecipare alle riunioni del Cda e dell'assemblea dei soci

IL SINDACO SUPPLENTE

Le nuove disposizioni normative non dicono nulla in relazione alla nomina del supplente del sindaco unico. La nomina di un sostituto consentirebbe, ai sensi dell'articolo 2401 del Codice civile, la sostituzione automatica del sindaco unico qualora dovesse venir meno nel corso dell'incarico. La Cassazione ha sempre sostenuto che le dimissioni del sindaco in carica operano automaticamente laddove sia possibile l'automatica sostituzione del soggetto dimissionario con un supplente (da ultimo sentenza 6788/2012)

LA MODIFICA DELLO STATUTO

Prima di passare al sindaco unico la Srl deve modificare la clausola del proprio statuto che prevede un organo di controllo collegiale? Anche questo interrogativo non è privo di implicazioni. Seguendo la linea della necessità di una modifica preventiva dello statuto, in mancanza del cambiamento gli atti dell'organo di controllo interno potrebbero anche essere esposti a illegittimità e la società potrebbe così trovarsi esposta all'impugnazione delle delibere prese con il parere favorevole del sindaco unico

IL CALCOLO DEI COMPENSI

Come va calcolato il compenso del sindaco unico nella Srl che in precedenza aveva un collegio con tre membri? Si riconosce all'organo monocratico il compenso di tutti e tre o gli spetta quello che prendeva un singolo membro? Da un lato, milita l'esigenza di ridurre gli oneri a carico delle imprese: ragione che ha motivato la modifica normativa. Dall'altro sono richiesti adempimenti molto più numerosi e una maggiore assunzione di responsabilità al sindaco unico

I REGOLAMENTI MANCANTI

La riforma della revisione legale dei conti (Dlgs 39/2010) necessita di una serie di tasselli attuative. Il Sole 24 Ore del lunedì aveva conteggiato 21 disposizioni da rendere operative . Le bozze dei sei regolamenti sono state pubblicate sul sito della Ragioneria generale dello Stato per una consultazione pubblica online. Sono arrivate anche le proposte di categorie e professioni ma, al momento, l'iter per l'approvazione definitiva dei regolamenti non si è ancora concluso

L'anticipazione
Sul Sole 24 ore di lunedì 28 maggio la partita aperta sulla modifica dello statuto nella Srl per il sindaco unico. Sul punto si sono registrate interpretazioni differenti che necessitano di un chiarimento ufficiale anche perché le delibere sarebbero a rischio illegittimità

 
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