Con la partenza dal primo dicembre 2012 del nuovo regime Iva per cassa, le notule già emesse dai professionisti (accumulate in questo periodo di scarsa liquidità) potrebbero essere trasformate in fatture a fine anno, consentendo ai propri clienti la detrazione immediata dell'Iva, senza comportare il capo ai lavoratori autonomi il pagamento dell'Iva, dell'Irpef, dell'Irap e del contributo soggettivo o alla gestione separata Inps.
A differenza della bozza del decreto attuativo circolata nei giorni scorsi (che prevedeva l'entrata in vigore del nuovo regime dal 2013), infatti, la norma definitiva prevede l'applicazione già per le «operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012». Quindi, per i professionisti che entreranno nel nuovo regime a dicembre di quest'anno, tutte le fatture emesse in questo mese, anche per prestazioni effettuate in precedenza, per le quali era stata già emessa la notula, potranno consentire subito la detrazione dell'Iva da parte dei propri clienti (anche senza il pagamento del corrispettivo). Questi ultimi, poi, potranno dedurre il costo con il documento Iva definitivo, senza dover accantonare il costo delle notule, attraverso il conto fatture da ricevere. Per i professionisti iscritti alla gestione separata Inps, l'emissione della fattura a dicembre è ininfluente, perché vale il principio di cassa per l'Iva, per l'Irpef, per l'Irap e per il contributo Inps. Anche per quelli iscritti alla Cassa professionale, il contributo soggettivo e le altre tre imposte citare (l'Iva solo tramite l'opzione del nuovo regime) sono versate solo dopo l'incasso della fattura, ma il contributo integrativo (quello che va in fattura) segue il volume d'affari. Quest'ultimo è formato anche dai documenti Iva emessi, ma non incassati.
A differenza della bozza di ieri, poi, non è più previsto che, in caso di mutamento di regime, le operazioni avrebbero dovuto concorrere alla liquidazione Iva sulla base delle regole applicabili al momento di effettuazione dell'operazione, ai sensi dell'articolo 6 del Dpr 633/1972 (si veda il commento nel Sole 24 Ore di ieri). È previsto, invece, che «le operazioni che hanno già partecipato alle liquidazioni periodiche effettuate fino alla data del 31 dicembre precedente l'esercizio dell'opzione non rientrano nella disciplina dell'Iva per cassa», si legge nella relazione al decreto. Ciò significa che se un professionista o un'impresa optano per il nuovo regime dal 2013, l'Iva per le operazioni passive, effettuate e fatturate quest'anno, ma registrate nel 2013 (previo accantonamento delle fatture da ricevere), potrà essere detratta solo al momento del pagamento e non alla registrazione.
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