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Newsletter del 26 Novembre 2012

Pubblicità degli avvocati con «decoro»
di Giampaolo Piagnerelli


L'avvocato può fare pubblicità alla propria attività professionale purché rispetti le regole del codice deontologico. Quindi sì alla reclame, ma all'insegna della veridicità e trasparenza e con il limite insuperabile del decoro e della dignità professionale. In caso contrario, è pienamente legittima la sanzione inflitta dal Consiglio nazionale forense agli iscritti che non si siano adeguati alle regole. A chiarire il principio, le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 19705/12.
Alla base della vicenda il ricorso di quattro avvocati milanesi, di cui tre iscritti all'Ordine di Milano e uno a quello di Monza. Nell'appello, i quattro lamentavano che l'apertura del procedimento disciplinare fosse stata effettuata dal Coa di Monza e non da quello di Milano. Sul punto la Cassazione è stata chiara: si deve prendere in considerazione il cosiddetto forum commissi delicti. Nel caso, poichè il quotidiano «City» era distribuito a Milano, era il consiglio dell'Ordine meneghino a dover sanzionare il fatto e non quello di Monza. Quindi i tre avvocati milanesi su questo punto hanno avuto ragione.
Differente, invece, il verdetto sulla pubblicità e in particolare sui suoi contenuti. Sul punto è stato ricordato che, se da una parte l'articolo 2 della legge 248/2006 ha previsto la possibilità per gli avvocati di farsi pubblicità, è pur vero che l'articolo 38 del Rdl 1578/1933 prevede sanzioni per i professionisti che si rendano colpevoli «di abusi o di mancanze nell'esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale».
Nel caso concreto, il box pubblicato sul giornale – aveva sentenziato il Consiglio nazionale forense – «era connotato da slogan sull'attività svolta con grafica tale da porre enfasi sul dato economico e contenente dati equivoci, suggestivi ed eccedenti il carattere informativo per cui il messaggio integrava modalità attrattiva della clientela con mezzi suggestivi e incompatibili con la dignità e il decoro professionale, per la marcata natura commerciale dell'informativa sui costi bassi». Su questo fronte, niente attenuanti per i quattro avvocati lombardi.
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