L'avvocato può fare pubblicità alla propria attività professionale purché rispetti le regole del codice deontologico. Quindi sì alla reclame, ma all'insegna della veridicità e trasparenza e con il limite insuperabile del decoro e della dignità professionale. In caso contrario, è pienamente legittima la sanzione inflitta dal Consiglio nazionale forense agli iscritti che non si siano adeguati alle regole. A chiarire il principio, le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 19705/12.
Alla base della vicenda il ricorso di quattro avvocati milanesi, di cui tre iscritti all'Ordine di Milano e uno a quello di Monza. Nell'appello, i quattro lamentavano che l'apertura del procedimento disciplinare fosse stata effettuata dal Coa di Monza e non da quello di Milano. Sul punto la Cassazione è stata chiara: si deve prendere in considerazione il cosiddetto forum commissi delicti. Nel caso, poichè il quotidiano «City» era distribuito a Milano, era il consiglio dell'Ordine meneghino a dover sanzionare il fatto e non quello di Monza. Quindi i tre avvocati milanesi su questo punto hanno avuto ragione.
Differente, invece, il verdetto sulla pubblicità e in particolare sui suoi contenuti. Sul punto è stato ricordato che, se da una parte l'articolo 2 della legge 248/2006 ha previsto la possibilità per gli avvocati di farsi pubblicità, è pur vero che l'articolo 38 del Rdl 1578/1933 prevede sanzioni per i professionisti che si rendano colpevoli «di abusi o di mancanze nell'esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale».
Nel caso concreto, il box pubblicato sul giornale – aveva sentenziato il Consiglio nazionale forense – «era connotato da slogan sull'attività svolta con grafica tale da porre enfasi sul dato economico e contenente dati equivoci, suggestivi ed eccedenti il carattere informativo per cui il messaggio integrava modalità attrattiva della clientela con mezzi suggestivi e incompatibili con la dignità e il decoro professionale, per la marcata natura commerciale dell'informativa sui costi bassi». Su questo fronte, niente attenuanti per i quattro avvocati lombardi.
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