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Newsletter del 28 Gennaio 2013

Il professionista è sempre obbligato

Con le modifiche introdotte dal decreto sulle semplificazioni fiscali, la comunicazione delle operazioni Iva diventa meno gravosa per gli operatori: è stato eliminato il limite di 3mila euro per le operazioni soggette a obbligo di fattura ed è stata confermata la soglia di 3.600 euro (comprensiva di Iva) per le operazioni non documentate da fatture. La prima modifica è una rilevante semplificazione. I contribuenti non saranno più obbligati, come per l'anno d'imposta 2011, a verificare di volta in volta l'avvenuto superamento del limite. Infatti, se l'emissione del documento è obbligatoria, la comunicazione dei dati dovrà essere in ogni caso effettuata indipendentemente dall'importo dell'operazione. La semplificazione determinerà, però, un aggravio di adempimenti per i professionisti. Questi sono obbligati in ogni caso all'emissione della fattura. Pertanto, avendo il legislatore eliminato la soglia di 3mila euro, tutte le operazioni dovranno essere comunicate anche se effettuate nei confronti dei «consumatori finali». Un medico che emette un numero elevato di fatture, per la maggior parte di importo inferiore al limite, dovrà comunicare i dati di ogni operazione, anche di importo minimo.
Per semplificare ulteriormente l'adempimento, sarebbe stato necessario distinguere non tanto le operazioni in base all'obbligo o meno di emissione della fattura, quanto la natura del committente, conservando la soglia minima qualora il destinatario della prestazione professionale fosse stato un privato.
Anche la conferma della soglia di 3.600 euro (comprensiva di Iva) per le operazioni non documentate da fattura, e quindi la mancanza dell'obbligo di comunicazione per le operazioni di importo inferiore, risponde a una chiara esigenza di semplificazione. Secondo l'Assonime (circolare 11/2012) questa misura è stata adottata «presumibilmente, per evitare, a carico dei cedenti e/o prestatori, la necessità di reperire i dati identificativi dei cessionari e/o committenti (generalmente soggetti privati) per tutte le operazioni poste in essere (quindi anche se di ammontare inferiore a tale soglia)».
Gli esercenti le attività al dettaglio non sono, in linea di principio, obbligati alla fatturazione. Tuttavia l'emissione della fattura torna a essere obbligatoria se il documento è richiesto dall'acquirente non oltre il momento di effettuazione della operazione. In base a un'interpretazione letterale dell'articolo 21 del Dl 78/2010 (nel testo modificato), il limite di 3.600 euro continua a essere applicato solo alle operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di fatturazione. Nel caso specifico, l'obbligo sussiste in seguito a una richiesta specifica del cliente.
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