di G. Fe.
La limitazione al 20% della deducibilità delle spese relative agli autoveicoli si applica anche agli esercenti arti e professioni, ma chi si avvale del regime dei minimi può continuare, anche nel 2013, a dedurre il 50% dei costi.
Nell'ambito del reddito di lavoro autonomo il costo di acquisto e il canone di leasing o di noleggio degli autoveicoli sono parzialmente deducibili, in base all'articolo 164 del Tuir (Dpr 917/86), limitatamente a un veicolo per gli esercenti arti o professioni in forma individuale o a un veicolo per ciascun socio o associato, se l'attività è esercitata in forma associata (società semplice o associazione professionale). Si applicano anche a questi soggetti le regole stabilite per i beni concessi in uso promiscuo a dipendenti e collaboratori.
Il costo d'acquisto fiscalmente riconosciuto è ammesso in deduzione per quote di ammortamento determinate in base ai coefficienti individuati dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988 ed è assunto entro il limite massimo fiscalmente riconosciuto, pari rispettivamente a: 18.075,99 euro per le autovetture e gli autocaravan; 4.131,66 euro per i motocicli; 2.065,83 euro per i ciclomotori. Se è stipulato un contratto di leasing, non si tiene conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo che eccede i limiti indicati.
In caso di locazione e di noleggio i limiti sono: 3.615,20 euro per le autovetture e gli autocaravan, 774,69 euro per i motocicli e 413,17 euro per i ciclomotori. Questi limiti sono riferiti a un periodo di utilizzo dei beni pari a 12 mesi: se il contratto inizia nel corso del periodo di imposta, i limiti devono essere ragguagliati. In altre parole, il limite di 3.615,20 euro per un'autovettura è valido per un noleggio di 12 mesi; se la durata è solo di otto mesi il limite è di 2.410,13 euro.
Quando il mezzo di trasporto viene ceduto la plusvalenza o la minusvalenza rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato. Quindi la minore quota di ammortamento deducibile a partire dal 2013 comporterà la riduzione della detta plusvalenza o minusvalenza.
I contribuenti minimi non applicano, invece, le norme del Tuir che stabiliscono limitazioni alla deducibilità dei costi ma, come ha chiarito la circolare 7/E del 2008 (paragrafo 5.1), le spese sostenute (in caso di acquisto in proprietà o di locazione, anche finanziaria) per i beni a deducibilità limitata, come le auto, rilevano, in base al principio di cassa, nella misura del 50% del corrispettivo pagato. Inoltre, non si applicano i tetti massimi di rilevanza fiscale del costo di acquisto, che si deduce per intero nell'anno di acquisto (in luogo dell'ammortamento). Invece, i contribuenti soggetti al regime delle nuove iniziative produttive applicano le regole ordinarie.
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