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Newsletter del 28 Gennaio 2013

SICUREZZA, NELLE PMI PROCEDURE STANDARD
di Luigi Caiazza

L'articolo 1, comma 388, della legge di stabilità sposta il termine per l'autocertificazione ai fini della valutazione dei rischi (Vdr) dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
Il problema si era posto dopo il decreto interministeriale del 30 novembre 2012 (in «Gazzetta Ufficiale» il 6 dicembre), il quale da una parte stabiliva la sua entrata in vigore dal 5 febbraio 2013, dall'altra non teneva conto che per le piccole imprese il Dl 57/2012 aveva già fissato il termine al 31 dicembre 2012.
Si ricorda che l'articolo 29 del Tu sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro stabilisce che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori (microimprese) effettuano la Vdr sulla base delle procedure standardizzate e possono autocertificare, in luogo del documento (Dvr), l'avvenuta effettuazione della Vdr. Il comma 6 estende le procedure standardizzate anche a chi occupa fino a 50 lavoratori (medie imprese), ma non l'autocertificazione.
Il decreto del 30 novembre dopo oltre quattro anni ha introdotto le procedure standardizzate (la cui modulistica è scaricabile dal sito www.lavoro.gov.it, sezione "sicurezza nel lavoro") rivolgendosi contestualmente alle piccole e alle medie imprese e prevedendo la sua entrata in vigore dopo 60 giorni dalla pubblicazione sulla G.U., ossia il 5 febbraio 2013. Tale termine non avrebbe dovuto trovare applicazione, però, per le micro imprese per le quali esso era già stato fissato al 31 dicembre 2012.
Con la legge di stabilità le decorrenze entrano nei termini temporali più ragionevoli.
Le micro imprese dal 1° luglio 2013 saranno così obbligate a provvedere alla Vdr secondo la procedura standardizzata indicante il modello di riferimento sulla base del quale effettuare tale valutazione e il suo aggiornamento al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Nello stesso decreto è contenuta la modulistica per la redazione del Dvr. Esso contiene la descrizione generale dell'impresa (dati aziendali e sistema di prevenzione e protezione aziendale), nonché la descrizione delle lavorazioni aziendali e delle mansioni. Il modello standard dovrà recare "data certa" o attestata dalla sottoscrizione del documento, ai soli fini della prova della data, da parte del responsabile del servizio di protezione e prevenzione (Rspp), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (Rlst), nonché del medico competente (Mc), ove nominato. In assenza di Mc o Rls o Rlst, la data certa va documentata con Pec o altra forma prevista dalla legge.
Con l'entrata in vigore delle procedure standardizzate, le micro imprese dovranno effettuare la valutazione seguendo tutte le procedure riportate nel decreto e ovviamente non potranno più avvalersi dell'autocertificazione.
Per quanto concerne le medie imprese, è utile ricordare che la legge di stabilità non modifica i termini di applicazione delle procedure standardizzate sia in materia di Vdr, sia del Dvr, che restano dunque fissati al 5 febbraio 2013. Poiché per tali soggetti le procedure in questione sono facoltative (il comma 6, dell'articolo 29, del Tu precisa che «possono»), ne consegue che dove non se ne avvarranno, devono procedere alla Vdr e alla elaborazione del relativo documento secondo le regole contenute nell'articolo 28 del Tu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Requisiti e date
01|CAMPO DI APPLICAZIONE
8Datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori (micro imprese)
8Datori di lavoro che occupano da 11 a 50 lavoratori (medie imprese)
02|ENTRATA IN VIGORE
8Micro o piccole imprese dal
1° luglio 2013 (obbligatorie)
8Medie imprese dal 5 febbraio 2013 (facoltative)
03| CONTENUTI
8Procedura standardizzata
per la valutazione dei rischi
8Modulistica standardizzata per la redazione del documento di valutazione
dei rischi aziendali

 
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