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Newsletter del 25 Febbraio 2013

Riforma forense al test attuazione
di Paolo Giuggioli

Il 2 febbraio è entrata in vigore la legge 247 del 31 dicembre 2012, recante la «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione di avvocato». Il testo finale della riforma ha subìto un'incisiva evoluzione rispetto alla proposta avanzata, nel 2009, dall'avvocatura e, probabilmente, necessiterà di ulteriori correttivi. Tuttavia, conserva il pregio di offrire un quadro organico della normativa in materia di professione forense e, soprattutto, permette di superare la disciplina generale (e generica) sulle professioni ordinistiche introdotta dai provvedimenti di liberalizzazione del 2011 e 2012, ricollocando la funzione di difesa dei diritti, ruolo degli avvocati, in una norma di rango primario.
Si apre adesso una nuova delicata fase nel corso della quale la categoria forense dovrà compiere il passaggio dalla precedente normativa, il cui impianto risale a 80 anni fa, al rinnovato assetto che si è venuto a delineare nell'arco di circa quattro anni di dibattito interno alla stessa avvocatura e di lavori parlamentari scanditi da lunghi periodi di attesa e da brusche accelerazioni, come il tour de force con cui il Senato ha approvato in via definiva il testo di legge in chiusura della legislatura.
Le tappe di attuazione della riforma sono dettate, innanzitutto, dalle disposizioni transitorie. A partire dal l'articolo 65, che fissa il principio generale per cui fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla legge, si continuano ad applicare, se necessario e in quanto compatibili, le disposizioni in vigore non abrogate, anche se non richiamate. La stessa norma prevede, poi, che il Consiglio nazionale forense e i consigli circondariali in carica all'entrata in vigore della legge 247 siano prorogati fino al 31 dicembre 2014. La norma dà poi al Cnf un anno di tempo per emanare il nuovo codice deontologico forense. L'entrata in vigore delle norme deontologiche farà cessare l'efficacia di quelle precedenti, anche se non specificamente abrogate. Da quel momento, inoltre, si applicheranno, se più favorevoli all'incolpato, anche ai procedimenti in corso.
Le altre principali norme che disciplinano la transizione dalle vecchie disposizioni al nuovo regime riguardano la pratica professionale e l'esame di Stato. Per quanto riguarda la pratica, l'articolo 48 stabilisce che, fatta salva la riduzione a 18 mesi del periodo di tirocinio, fino al secondo anno successivo all'entrata in vigore della riforma, l'accesso all'esame di abilitazione resta disciplinato dalle disposizioni in vigore fino al 2 febbraio. Anche le modalità di svolgimento dell'esame continueranno a essere regolate, per due anni, dalle norme in vigore fino al 2 febbraio.
Nel quadro normativo disegnato dalla riforma assumono un ruolo rilevante i numerosi regolamenti cui è stato affidato il compito di dare attuazione a vari aspetti del l'ordinamento forense. Diversi sono anche i soggetti cui competerà l'adozione dei provvedimenti: ministero della Giustizia, Consiglio nazionale forense, consigli del l'ordine. Tra le materie più rilevanti sottoposte a regolamentazione ci sono i parametri per determinare il compenso, le specializzazioni, la formazione continua, le modalità di accertamento del l'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le elezioni nei consigli dell'Ordine, il tirocinio e l'esame di Stato, il procedimento disciplinare.
La nuova disciplina dell'ordinamento forense conferisce anche tre deleghe al Governo. La prima deve essere attuata entro sei mesi ed è rivolta a disciplinare l'esercizio della professione forense in forma societaria: in deroga alla norma generale in materia di società tra professionisti contenuta nell'articolo 10 della legge 183/2011, alle società tra avvocati potranno partecipare solo agli avvocati iscritti all'albo. L'articolo 16 della riforma contiene poi la delega per riordinare la normativa in materia di difesa d'ufficio. In questo caso il provvedimento attuativo della delega dovrà essere adottato entro 24 mesi. Esso dovrà prevedere l'istituzione di una lista unica, fissando criteri e modalità per accedervi. Infine, il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense.
Nei due anni necessari a completare l'impianto normativo le istituzioni e le rappresentanze associative dovranno contribuire affinché l'attuazione della riforma si compia nel rispetto e nella valorizzazione dei princìpi fondanti la professione forense.
Presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano e dell'Unione lombarda dei consigli dell'Ordine degli avvocati
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