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Newsletter del 25 Febbraio 2013

Per i «senza Albo» corsa al bollino di qualità
di Barbara Bisazza

La prima cosa da fare è cambiare la carta intestata, e inserire – oltre ai dati del professionista – il riferimento alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi. L'obbligo di esplicitare questi elementi in ogni documento e rapporto scritto con il cliente scatta di fatto lunedì prossimo, perché il 10 febbraio, data di entrata in vigore della legge, cade di domenica. E non è solo una questione formale: l'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette sanzionate dal Codice del consumo (Dlgs 206/05).
La platea di professionisti interessati dalla norma è molto ampia: anche se un vero (e recente) censimento non c'è, le stime parlano di un numero compreso tra 1,8 e 3 milioni, per una gamma di circa 150 professioni, tra cui tributaristi, consulenti finanziari e assicurativi, patrocinatori stragiudiziali, chinesiologi, fotografi, comunicatori e amministratori di condominio (già interessati, in particolare per gli obblighi formativi, dalla recente riforma del condominio).
Per il resto, il professionista non iscritto ad alcuna associazione professionale può continuare a svolgere la propria attività come prima. Se invece decide di iscriversi a un'associazione, deve accettare di sottoporsi a una serie di obblighi e verifiche tesi a garantire la qualità della prestazione e la tutela del consumatore. Nel caso, poi, che utilizzi l'attestazione rilasciata dall'associazione, deve anche informare il cliente sul nome dell'associazione e sul proprio numero di iscrizione alla stessa.
Tutta la legge, quindi, si basa sul presupposto che molti professionisti vogliano "investire" tempo e denaro in un bollino di qualità o che, comunque, siano i clienti a pretenderlo. In un caso e nell'altro, l'obiettivo è migliorare i servizi ai consumatori e contrastare le irregolarità (comprese quelle fiscali). «Fino ad ora – commenta Giorgio Berloffa, presidente di Cna professioni – il cliente non aveva modo di conoscere le credenziali del professionista; un po' alla volta saranno allora le regole del mercato a spingere i professionisti verso la certificazione o verso l'iscrizione a un'associazione».
Associazioni e Uni
Per chi non si accontenta di operare "senza bollino", la qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità alla norma tecnica Uni della professione. Dove le regole sono già operative, il professionista può far certificare la conformità da un ente della filiera di Accredia, per proprio conto oppure tramite la sua associazione.
Al momento, però, ben poche professioni posseggono la norma Uni, e in questi casi la legge prevede che le associazioni collaborino ad elaborarla. «C'è grande fermento su questo fronte – rileva Berloffa – e stiamo ricevendo molte richieste». Le associazioni, però, puntano anche più in alto, come spiega Emiliana Alessandrucci, direttrice generale del Colap (Coordinamento libere associazioni professionali): «Noi vogliamo alzare l'asticella della qualità e chiedere il rispetto di requisiti aggiuntivi, più stringenti, in modo che l'attestazione rilasciata dall'associazione sia una vera garanzia di qualità. Anzi, per le professioni che non hanno una norma Uni, i requisiti possono essere definiti in maniera autonoma e ancora più rigorosa dall'associazione».
Le norme tecniche in arrivo
Per fotografi, chinesiologi e patrocinatori stragiudiziali la norma tecnica sta per essere pubblicata; altre tre professioni – naturopati, osteopati e comunicatori – sono nella fase finale. Ci sono poi otto professioni per le quali i lavori sono avviati – project manager, archivisti, bibliotecari, figure operanti nell'Ict, tributaristi, counselor relazionali, interpreti e traduttori, figure operanti nelle arti terapie – e altre otto richieste in fase istruttoria per optometristi, temporary manager, guide escursionistiche, amministratori condominiali, tecnici di emodialisi, operatori shiatsu, igienisti industriali, mediatori civile e commerciali. In tutto, 22 professioni che si vanno ad aggiungere alle 15 già normate negli anni passati. «Entro un anno anche le ultime arrivate avranno la loro norma tecnica – stima il presidente dell'Uni, Piero Torretta –. Non credo ci sia un rischio di intasamento, eventualmente ci organizzeremo».
L'elenco sul sito web del Mise
L'elenco delle associazioni professionali e delle forme aggregative tra associazioni che dichiarano di essere in possesso dei requisiti previsti sarà pubblicato sul sito internet del ministero dello Sviluppo economico. Il Mise appronterà nei prossimi giorni la modulistica e le istruzioni. I requisiti saranno più stringenti per le associazioni che intendono autorizzare i propri iscritti a utilizzare l'iscrizione stessa come marchio o attestato di qualità dei propri servizi professionali. «Per i tempi di pubblicazione – afferma il dirigente Emilio Rossillo – bisogna vedere se le associazioni hanno già i requisiti in regola e in quanto tempo si attiveranno; cominceremo la pubblicazione appena avremo almeno due o tre richieste».
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Richieste di norme Uni

L'ente prevede che le ultime arrivate saranno smaltite entro un anno

I PUNTI SALIENTI DELLA LEGGE 4/13

RIFERIMENTO OBBLIGATORIO
Chiunque svolga una professione non regolamentata deve fare espresso riferimento agli estremi della legge 4/13 in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, pena le sanzioni previste per le violazioni del codice del consumo (articolo 1)
LE ASSOCIAZIONI
I professionisti possono costituire associazioni professionali fondate su base volontaria, che devono promuovere la formazione permanente dei propri iscritti, adottare un codice di condotta, vigilare sulla condotta professionale degli iscritti e stabilire le sanzioni disciplinari (articolo 2, commi 1-3)
LO SPORTELLO DI TUTELA
A tutela dell'utente l'associazione promuove l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, dove rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti e dove ottenere informazioni sugli standard qualitativi (articolo 2, comma 4)
L'ELENCO SUL SITO DEL MISE
L'elenco delle associazioni professionali è pubblicato sul sito web del ministero dello Sviluppo economico (articolo 2, comma 7)
LA PUBBLICITÀ
Le associazioni pubblicano sul proprio sito internet le informazioni utili ai clienti (articoli 4 e 5)
LE ATTESTAZIONI
Le associazioni possono rilasciare ai propri iscritti un'attestazione relativa all'iscrizione del professionista, agli standard qualitativi, alle garanzie fornite, alla polizza assicurativa di responsabilità civile e alla eventuale certificazione Uni posseduta dal professionista (articolo7)

 
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