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Newsletter del 27 Marzo 2013

L'elenco clienti fa il pieno di «notizie»
di PAGINA A CURA DI Luca De Stefani

Tra gli adempimenti fiscali introdotti recentemente per imprese e professionisti, spicca l'elenco clienti e fornitori (detto anche spesometro), che deve essere inviato annualmente all'agenzia delle Entrate con i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva dell'anno precedente.
Entro il prossimo 30 aprile, per esempio, va inviato l'elenco, contenente le operazioni rilevanti ai fini Iva del 2012, il quale è profondamente diverso da quello relativo al 2010 e al 2011, a seguito delle modifiche apportate, dal decreto legge 16/2012, all'articolo 21, comma 1, del decreto legge 78/2010.
Se per l'operazione effettuata «è previsto l'obbligo di emissione della fattura» va trasmesso «l'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate», mentre «per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore» a 3.600 euro, comprensivo dell'Iva.
Dettaglianti
A seguito di queste modifiche, ad esempio, i commercianti al minuto e i soggetti assimilati devono inviare i dati di tutte le fatture (anche se di importo pari o inferiore a 3.600 euro, Iva compresa), non annotate singolarmente nel registro Iva vendite, ma a norma dell'articolo 24 del Dpr 633/72, riportate cumulativamente nel registro dei corrispettivi. Quindi, da un lato sarebbero agevolati dalla registrazione cumulativa dei totali fattura giornalieri nel registro dei corrispettivi, senza indicare gli estremi identificativi del cliente, mentre dall'altro sono obbligati a inviare questi dati alle Entrate entro il 30 aprile 2013.
Ciò capita anche se si tratta di fatture di basso importo (inferiore a 3.600 euro), che sono state emesse non perché si era obbligati ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del Dpr 633 («per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura»), ma perché l'emissione è stata richiesta dal cliente, ai sensi dell'articolo 22, del Dpr 633 («l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione», per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto, le prestazioni alberghiere, le somministrazioni di alimenti e bevande, eccetera).
Medici
Le modifiche apportate all'articolo 21, comma 1, decreto legge 78/2010, dal decreto legge 16/2012, inoltre, obbligano tutti i contribuenti (non solo i commercianti al minuto) a inviare anche le fatture emesse o ricevute, di importo inferiore a 300 euro e registrate nei documenti riepilogativi, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 6, Dpr 9 dicembre 1996, numero 695. Questo secondo problema riguarda soprattutto i medici, i dentisti e gli altri operatori sanitari, i quali, non potendo certificare i corrispettivi con gli scontrini o le ricevute fiscali, ai sensi dell'articolo 22 del Dpr 633/72, devono obbligatoriamente emettere le fatture. Ciò capita anche nei confronti dei privati e anche per importi di modico valore.
Il provvedimento
Questi due problemi del nuovo elenco clienti e fornitori del 2012 dovrebbero essere risolti dalle Entrate attraverso un apposito provvedimento, che dovrebbe sostituire quello del 22 dicembre 2010, emanato con riferimento al vecchio spesometro, in vigore dal 2010 al 2011. Dal 2012, infatti, la norma è profondamente cambiata, quindi, si ritiene necessaria l'emanazione del provvedimento previsto dall'articolo 21, comma 1, del decreto legge 78/2010, per individuare le «modalità» e i «termini» dell'invio dell'elenco, «tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti».
Come nel provvedimento del 22 dicembre 2010 si stabilì, per il vecchio spesometro, di monitorare i «contratti tra loro collegati» per verificare se si superava la soglia dei 3.000 euro, ora le Entrate potrebbero risolvere la problematica dei commercianti al minuto prevedendo che solo ai fini dell'elenco, «l'obbligo di emissione della fattura» citato nell'articolo 21, comma 1, secondo e terzo periodo, decreto legge 78/2010, sia riferito solo a quello generale dell'articolo 21, comma 1, del Dpr 633 («per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura») e non a quello specifico, dedicato al commercio al minuto dall'articolo 22 («l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione», per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto, le prestazioni alberghiere, le somministrazioni di alimenti e bevande, eccetera).
Inoltre, per la problematica delle fatture emesse o ricevute, di importo inferiore a 300 euro e registrate nei documenti riepilogativi, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 6, del Dpr 9 dicembre 1996, numero 695, si potrebbe stabilire la rilevanza di questa agevolazione sull'obbligo di inviare i singoli dati alle Entrate, considerando che la norma istitutiva dello spesometro contiene l'avvertenza di «limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti».
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Le regole

01|COSA SI NOTIFICA
La comunicazione ha oggetto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura effettuate nel 2012 da soggetti passivi Iva nei confronti di clienti e fornitori a prescindere dall'importo dell'operazione. Inoltre, devono essere notificate le cessioni di beni e servizi per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura di importo pari o superiore a 3.600 euro, Iva compresa. Per individuare gli elementi da trasmettere si fa riferimento al momento della registrazione, ai sensi degli articoli 23, 24, 25 del Dpr 633/1972 oppure al momento di effettuazione dell'operazione (articolo 6 dello stesso Dpr)

02|COSA È ESCLUSO
Non vanno notificate le operazioni non rilevanti ai fini Iva, quelle senza il requisito o i requisiti oggettivi, soggettivi, territoriali. Inoltre sono escluse le operazioni già segnalate al Fisco tramite altri strumenti. Rientrano in tale casistica: le importazioni; le esportazioni tranne le operazioni assimilate; le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario, purché riepilogate nei modelli Intrastat; le operazioni con soggetti black list comunicate negli appositi elenchi; le operazioni oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria quali mutui, atti di compravendita immobiliare, fornitura di servizi; le cessioni o prestazioni nei confronti di privati se il pagamento dei corrispettivi è stato eseguito con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari stabiliti in Italia

03|LE SANZIONI
Per chi non effettua la comunicazione o spedisce dati incompleti o non corrispondenti al vero, è prevista una sanzione amministrativa che va da 258 a 2.065 euro, contro la quale si può ricorrere al ravvedimento operoso. È comunque possibile integrare o rettificare la comunicazione entro l'ultimo giorno del mese successivo al termine originario, senza incorrere in sanzioni

 
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