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Newsletter del 30 Maggio 2013

Professionisti, malattia tutelata
di Maria Rosa Gheido


Dall'1 gennaio 2012 la tutela economica in caso di malattia e il congedo parentale sono estesi ai liberi professionisti iscritti in via esclusiva alla gestione separata del lavoro autonomo, i quali possono accedere alla prestazione inviando per via telematica il modello SR06.
Con la circolare 77/13 dello scorso 14 maggio l'Inps riepiloga le disposizioni che, dal 2007 ad oggi, hanno via via esteso i benefici ad una platea sempre più amplia di iscritti fino ad includervi tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione.
Possono pertanto beneficiare dell'indennità di malattia i collaboratori a progetto e le categorie assimilate, intendendo per tali tutti i lavoratori tenuti ad iscriversi alla sola Gestione e per i quali l'onere contributivo è a carico di un committente o associante in partecipazione. L'articolo 24, comma 26, del DL 201/11 ha incluso nella tutela anche i liberi professionisti, non obbligatoriamente iscritti ad altre gestioni pensionistiche.
Per il diritto all'indennità operano vincoli contributivi, reddituali e di durata. In particolare, per far valere il diritto sono necessari almeno tre mesi di contribuzione nei 12 mesi precedenti la malattia. Nulla dice la circolare a proposito dell'accredito, ma va tenuto presente che per le categorie di lavoratori in argomento non vale il principio dell'automaticità della prestazione, prevista dal codice civile a favore dei soli lavoratori subordinati.
Per accedere alla prestazione economica, il reddito del beneficiario assoggettato a contributo nella gestione separata nell'anno solare che precede quello in cui è iniziata la malattia non deve superare il 70% del massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 335/95, valido per lo stesso anno.
Per gli eventi insorti nel 2013, il limite di reddito previsto per l'erogazione dell'indennità di malattia corrisponde a 67.304,30 euro. Non sono indennizzabili gli eventi di durata inferiore a quattro giorni, salvo che vi sia una continuazione o ricaduta.
La certificazione di malattia va in ogni caso inviata all'Inps con le modalità telematiche ordinariamente previste. L'Istituto può effettuare accertamenti medico-legali domiciliari, per cui il lavoratore è tenuto alla disponibilità nelle fasce orarie previste dalla normativa vigente.
Agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata spetta, poi, anche l'indennità per il congedo parentale, da fruire per un massimo di tre mesi nel primo anno di vita del bambino o d'ingresso in famiglia in caso di affidamento o adozione. Anche in questo caso sono richiesti i requisiti contributivi (tre mesi nei 12 precedenti l'evento) e il periodo di astensione dal lavoro è indennizzato nella misura del 30% del reddito preso a riferimento per l'erogazione dell'indennità di maternità. In caso di attività libero professionale, per ogni mese indennizzato si considera 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei redditi da attività libero professionale relativa all'anno o agli anni in cui sono ricompresi i dodici mesi che precedono l'evento.
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