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Newsletter del 30 Maggio 2013

Valutazione dei rischi negli studi
di Luigi Caiazza

Le nuove procedure standardizzate in materia di valutazione dei rischi, introdotte con il Dm 30 novembre 2012, opereranno dal 1° giugno. Riguardano i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori (micro imprese), ma possono farvi ricorso anche i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori (mini imprese).
Campo di applicazione
Il decreto, emanato ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), fermo restando i limiti numerici sopra indicati, si applica alla generalità dei datori di lavoro, secondo la definizione data dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del Testo unico il quale lo identifica nel soggetto titolare del rapporto di lavoro, o in quello che ha la responsabilità dell'attività o dell'unità produttiva, includendo quindi anche il titolare dello studio professionale. Ciò scaturisce anche dal contenuto del Ccnl di categoria del 29 novembre 2011 e dal successivo accordo del 31 gennaio 2012.
Gli studi professionali
L'accordo è applicativo del citato Testo unico ed è rivolto alla sicurezza non solo nei confronti dei dipendenti degli studi professionali, ma estende il suo campo di applicazione anche nei confronti dei collaboratori e dei liberi professionisti che operano in questo contesto organizzato. Pertanto, per l'identificazione della tipologia del datore di lavoro (con riferimento ai limiti numerici) occorre tener conto anche dell'accordo.
Micro imprese
Le procedure standardizzate devono essere obbligatoriamente attuate dalle micro imprese, in quanto l'eventuale autocertificazione già elaborata avrà efficacia fino al 31 maggio. Poiché la legge fa riferimento all'autocertificazione, ne deriva che lo stesso datore di lavoro che non si sia avvalso di questa facoltà o deroga, ma abbia sin dall'inizio attuato la procedura ordinaria per la valutazione dei rischi e redatto il relativo documento integralmente nei termini stabiliti dagli articoli 17, 28 e 29 del Testo unico, non dovrà necessariamente rielaborare tale documento secondo le procedure standardizzate in questione, fermi restando gli aggiornamenti allorché se ne presentino le condizioni.
Lo schema delle procedure
Secondo lo schema della procedura standardizzata contenuta nel citato Dm 30 novembre 2012, il documento dovrà riportare la descrizione del l'azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni, l'individuazione dei pericoli presenti in azienda, nonché la valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate. In questo ambito dovranno essere identificate le mansioni ricoperte dalle persone esposte e degli ambienti di lavoro interessati, in relazione ai pericoli individuati, nonché l'individuazione degli strumenti informativi di supporto, per l'effettuazione della valutazione dei rischi (esempio: registro infortuni, profili di rischio, banche dati su fattori di rischio, liste di controllo, eccetera). La valutazione dovrà riguardate tutti i pericoli individuati in presenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità valutative, mediante criteri che prevedano anche prove, misurazioni e parametri di confronti tecnici; in loro assenza opererà mediante criteri basati sull'esperienza e conoscenza dell'azienda, norme tecniche, istruzioni d'uso e manutenzione, eccetera. Alla valutazione dei rischi dovrà seguire l'individuazione delle adeguate misure di prevenzione protezione; ove non risulti che queste misure siano state attuate, il datore di lavoro dovrà provvedere con provvedimenti immediati. Il documento dovrà infine contenere la definizione del programma di miglioramento, prevedendo l'individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e delle procedure per l'attuazione di tali misure.
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A regime

01 | IL DECRETO
In base al Dm 30 novembre 2012 opereranno dall'1 giugno prossimo le nuove procedure standardizzate in materia di valutazione dei rischi anche per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori. Possono, tuttavia, farvi ricorso anche anche i datori di lavoro che occupano fino a 50 dipendenti

02 | L'ESTENSIONE
Il decreto si applica anche ai titolari di studi professionali. L'accordo non è rivolto solo ai dipendenti degli studi, ma estende il suo campo di applicazione anche nei confronti dei collaboratori e dei liberi professionisti che operano in questo contesto organizzato

 
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