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Newsletter del 28 Giugno 2013

Dal prossimo anno l'addio ai documenti cartacei

PAGINA A CURA DI
Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce
Tutte le amministrazioni pubbliche non potranno accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea dai loro fornitori né procedere al pagamento, neppure parziale, sino all'invio del documento in forma elettronica. I fornitori delle amministrazioni pubbliche dovranno invece gestire il proprio ciclo di fatturazione esclusivamente in modalità elettronica, non solo nelle fasi di emissione e trasmissione ma anche in quella di conservazione.
Sono gli obblighi di fatturazione elettronica, individuati con l'articolo 1, commi da 209 a 214 della legge 244/2007. La norma disponeva l'adozione di due decreti ministeriali che disciplinassero nel concreto le modalità operative e le tempistiche di avvio del processo di fatturazione elettronica. Solo lo scorso 22 maggio 2013, con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 118 del decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, sono finalmente state adottate le regole tecniche per la gestione dei processi di fattura elettronica. La tempistica di decorrenza dell'obbligo è fissata in 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento per ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale; in 24 mesi per le altre amministrazioni incluse nell'elenco Istat, ad eccezione delle amministrazioni locali, per le quali la data di decorrenza sarà determinata con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza unificata. Il decreto permette quindi l'avvio a regime degli obblighi dettati
Il campo di applicazione
Tra le pubbliche amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche sono ricompresi tutti i soggetti anche autonomi che, a norma dell'articolo 1, comma 2 della legge 196/2009, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale e che sono inseriti nel conto economico consolidato ed individuati entro il 30 settembre di ciascun anno nell'apposito elenco pubblicato dall'Istat. L'elenco è abbastanza corposo, ricomprendendo non solo amministrazioni centrali quali organi costituzionali e di rilievo costituzionale, Presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri e agenzie fiscali, ma anche enti di origine, natura e compiti alquanto diversificati tra loro.
Tra i primi destinatari dell'obbligo, e quindi tenuti a ricevere fatture elettroniche entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto, vi sono gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale tra cui non solo Inpdap, Inail e Inps ma anche le casse dei professionisti. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto, l'obbligo sarà esteso a tutte le amministrazioni pubbliche come indicate nell'elenco Istat. In ogni caso, a decorrere dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, il Sistema di interscambio (Sdi) viene comunque reso disponibile alle amministrazioni che, volontariamente o sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori, intendono avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche.
Il contenuto
La trasmissione (anche per il tramite di intermediari) delle fatture in formato xml avverrà attraverso il sistema di interscambio Sdi, gestito dall'agenzia delle Entrate, che ha individuato in Sogei spa il soggetto tecnologico deputato alla sua realizzazione. Oltre alle informazioni obbligatorie per legge, sulla fattura trasmessa attraverso lo Sdi dovranno comparire le indicazioni sul soggetto trasmittente, con identificativo fiscale, progressivo di invio e numero di trasmissione, nonché sull'amministrazione destinataria, identificata con un apposito codice.
Per facilitare le piccole e medie imprese abilitate al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa), è stata riconosciuta loro la possibilità di utilizzare i servizi informatici di generazione, trasmissione e conservazione messi a disposizione gratuitamente dal portale www.acquistinrete.pa.it. La facilitazione risiede nel processo di creazione ed invio delle fatture in formato standard al sistema di interscambio. Dopo avere aderito al servizio, i fornitori piccole e medie imprese potranno generare una fattura attraverso l'inserimento manuale dei relativi dati tramite un'interfaccia web ovvero, in via alternativa, utilizzando un servizio di upload di file in uno o più formati definiti secondo tracciati record prefissati.
I dati inseriti vengono elaborati sino alla generazione della fattura nel formato richiesto. Il fornitore dovrà firmare digitalmente la fattura e autorizzarne l'invio al sistema di interscambio, che provvede altresì agli adempimenti relativi alla conservazione delle fatture.
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PIÙ E MENO

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Gli enti pubblici più grandi saranno i primi a dover accettare solo fatture elettroniche

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Le piccole e medie imprese possono utilizzare i servizi di www.acquistinrete.pa.it

Il calendario
01|ENTRATA IN VIGORE
Il decreto 3 aprile 2013, n. 55, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 118 del 22 maggio 2013, è entrato in vigore il 6 giugno 2013
02|I DIVIETI
Dalle date di seguito indicate, le amministrazioni non possono accettare fatture non trasmesse in forma elettronica col Sistema di interscambio (Sdi) e, trascorsi tre mesi da tali date, lnon possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico
03|DAL 6 DICEMBRE 2013
Lo Sdi viene reso disponibile alle amministrazioni che, volontariamente e sulla base di accordi con tutti i propri fornitori, intendono avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche
04|DAL 6 GIUGNO 2014
Obbligo di trasmettere fatture elettroniche a ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale di cui all'elenco Istat
05|DAL 6 GIUGNO 2015
Gli obblighi decorrono per le altre amministrazioni pubbliche
06|TAPPE SUCCESSIVE
Con successivo decreto saranno determinate le modalità di applicazione degli obblighi alle fatture emesse da parte di soggetti non residenti in Italia ed alle fatture, già trasmesse in modalità telematica, relative al servizio di pagamento delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato, nonché al servizio di trasmissione delle dichiarazioni. Entro 3 mesi dalla data di decorrenza dei relativi obblighi, le amministrazioni completano il caricamento, nell'Indice delle pubbliche amministrazioni (Ipa), dei propri uffici deputati in via esclusiva al ricevimento delle fatture elettroniche. Entro il 6 dicembre 2013, con decreto del ministro dell'Economia di concerto con quello della Pubblica amministrazione è stabilita la data da cui gli obblighi di ricevere fatture elettroniche decorrono per le amministrazioni locali

 
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