Amedeo Sacrestano
Anche i crediti dei professionisti verso le pubbliche amministrazioni potranno essere "certificati" e quindi utilizzati in compensazione per pagare somme dovute a seguito di iscrizioni a ruolo (ma non per il pagamento di quanto dovuto a seguito dell'utilizzo degli strumenti deflattivi del contenzioso tributario). È l'effetto principale, per questa categoria di lavoratori autonomi, di un emendamento entrato nella legge di conversione del Dl 35/2013.
Il risultato è ottenuto con una modifica al comma 3-bis dell'articolo 9 del Dl 185/2008, la "norma madre" della certificazione dei crediti verso la Pa. Questa, nella sua versione originaria, stabiliva che – su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti – le Pa certificano se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile. Il nuovo testo dell'articolo 7 del Dl 35/2013 estende l'ambito di operatività dell'obbligo di certificazione (previsto dall'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del Dl 185/2008) alle «obbligazioni relative a prestazioni professionali», in quanto le elenca espressamente dopo le «somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti». L'estensione è confermata dal nuovo testo del comma 4 dell'articolo 7 del Dl 35/2013, che parla di «possibilità di acquisire la certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti» e di «obbligazioni relative a prestazioni professionali dalle pubbliche amministrazioni, secondo le procedure di cui al decreto del ministro dell'Economia 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del ministro dell'Economia 19 ottobre 2012 e di cui al decreto del ministro dell'Economia 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del ministro dell'economia 24 settembre 2012».
La certificazione fu prevista per consentire al creditore la cessione del proprio diritto a favore delle banche. Successivamente, però, l'articolo 28-quater del Dpr 602/73 ha stabilito che i crediti certificati potessero essere anche compensati con le somme dovute a seguito d'iscrizione a ruolo. Un diritto, quest'ultimo, sinora precluso ai professionisti, i cui crediti non era previsto fossero certificabili. Con l'aggravante che, senza certificazione, non ci poteva essere compensazione.
Resta, in ogni caso, impossibile l'utilizzo – da parte dei prestatori d'opera intellettuale – del successivo articolo 28-quinquies del Dpr 602/1973 (introdotto proprio dal Dl 35/2013, per consentire le compensazioni dei medesimi crediti anche con somme dovute a seguito dell'utilizzo degli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario). Sul punto, infatti, il dato letterale della norma consente l'utilizzo (per quest'ultima compensazione) dei soli crediti per «somministrazioni, forniture e appalti» (e non anche di quelli per prestazioni professionali). È possibile che si tratti di una svista nella stesura dell'emendamento, che ha tralasciato di modificare (allargando anche alle prestazioni professionali) l'articolo 9 del Dl 35/2013.
Questa certificazione può dar luogo a compensazione solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17 del Dlgs 241/1997, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate.
Le somme compensabili sono le seguenti: quelle dell'accertamento con adesione; quelle di definizione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, dell'articolo 5-bis, dell'articolo 11, comma 1-bis del Dlgs 218/1997; quelle di acquiescenza, ai sensi dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo; quelle di definizione agevolata delle sanzioni; quelle di conciliazione e di mediazione.
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