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Newsletter del 29 Luglio 2013

Nelle Pmi linee-guida sulla formazione fissate da Stato e Regioni
di Giampiero Falasca

Cambia ancora la disciplina dell'apprendistato, con la finalità dichiarata (ma, come si vedrà, ancora lontana da essere realizzata) di trasformare questo contratto nella modalità tipica di entrata dei giovani nel mercato del lavoro. Per arrivare a questo risultato, le nuove norme contenute nel nuovo decreto sul lavoro 76/13 impegnano la Conferenza Stato-Regioni ad adottare, entro il 30 settembre 2013, delle linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante, per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese (che dovranno essere individuate con i criteri contenuti nella raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003). Queste linee guida, secondo il decreto, dovranno essere finalizzate a garantire una disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale dell'offerta formativa pubblica.
Sempre secondo il testo del Governo, le linee guida potranno definire alcune modifiche al Testo Unico sull'apprendistato (Dlgs 167/11) approvato nel 2011. La prima modifica potrà riguardare il piano formativo individuale, che potrà essere reso obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. Inoltre, le linee guida potranno prevedere che la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita sia effettuata in un documento conforme al decreto del ministro del Lavoro del 10 ottobre 2005, con il quale è stato approvato un modello di libretto formativo del cittadino. Infine, le linee guida potranno prevede che, in caso di imprese multilocalizzate, la formazione potrà avvenire nel rispetto della disciplina della regione in cui l'impresa ha sede legale.
La norma non prevede passaggi ulteriori dopo l'approvazione delle linee guida e, quindi, è da ritenere che questa avranno efficacia normativa diretta fino al termine del 31 dicembre del 2015.
Il Dl si preoccupa anche di precisare che, qualora fosse raggiunto inutilmente il termine del prossimo 30 settembre per l'adozione delle linee guida, le modifiche sopra descritte diventeranno comunque applicabili in relazione alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante effettuate dall'entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2015. Questa norma è molto complicata e di difficile comprensione, in quanto di fatto l'intesa Stato-Regioni viene ridotta a un passaggio meramente formale: o viene raggiunta, con dei contenuti predefiniti, oppure le norme cambiano lo stesso.
La norma è ancora meno chiara nel punto in cui chiarisce che, se scade il termine del 30 settembre senza che siano elaborate le linee guida, resta aperta la possibilità per un tardivo intervento della Conferenza Stato-Regioni oppure delle singole regioni.
Nel complesso, il meccanismo previsto dal decreto legge sembra per numerosi motivi molto lontano dall'obiettivo della semplificazione. Le condizioni e i passaggi applicativi sono talmente tanti da rendere impossibile una gestione semplice e rapida del contratto. Il secondo motivo è più tecnico e specifico. Le nuove norme non introducono elementi di reale semplificazione, ma riproducono elementi già esistenti nel sistema o, comunque, facilmente ottenibili. La possibilità di redigere il piano formativo solo per la formazione aziendale non comporta alcun vantaggio, se si considera che molti contratti collettivi hanno già definito schemi di piano formativo semplificati, eliminando ogni complessità al riguardo. Quasi nulla, inoltre, è l'utilità della norma sul libretto formativo del cittadino, che non aggiunge nulla al quadro esistente, e altrettanto superflua è la precisazione sulle imprese multilocalizzate, principio già previsto dal Testo Unico.
C'è da sperare che in sede di conversione il legislatore esamini con attenzione queste norme, perché c'è il rischio che si produca l'effetto contrario a quello voluto, proprio ora in cui il mercato stava scoprendo che, dopo la riforma del 2011, l'apprendistato è diventato molto più semplice da usare.
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In sintesi

LA VECCHIA DISCIPLINA

Le regole attuali in materia di contratto di apprendistato sono contenute nel Testo Unico di settore (Decreto legislativo 167/11) come modificato dalla legge 92/12 (Riforma Fornero).
In materia di apprendistato «professionalizzante» la formazione viene disciplinata dai contratti collettivi nazionali ed è previsto un piano formativo obbligatorio. Il piano formativo è obbligatorio nell'attuale contratto, mentre dopo le modifiche in previsione sarà obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione di competenze tecnico-professionali e specialistiche
Il libretto formativo del cittadino è conforme a quanto previsto dal contratti collettivi nazionali

COSA CAMBIA

Le modifiche all'apprendistato contenute nel decreto sul lavoro impegnano la Conferenza Stato-Regioni ad adottare entro il 30 settembre 2013 delle linee guida volte a disciplinare il «professionalizzante», per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 dalle microimprese e dalle Pmi. L'obiettivo è garantire una disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale dell'offerta formativa pubblica.
Il piano formativo individuale, inoltre, potrà essere reso obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. In caso di imprese multilocalizzate, la formazione potrà avvenire nel rispetto della disciplina della regione in cui l'impresa ha sede legale

 
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