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Newsletter del 30 Settembre 2013

Doppia verifica sull'ecobonus
di Laura Ambrosi

Le detrazioni del 50% sul recupero edilizio e del 65% sul risparmio energetico richiedono una valutazione preliminare da parte dei professionisti. In particolare, due aspetti vanno esaminati con cura:
i tetti di spesa massima su cui calcolare la detrazione, che potrebbero essere già stati erosi da pagamenti effettuati in precedenza per beneficiare del 36% o del 55%;
- la possibilità di scegliere l'una o l'altra detrazione per alcuni tipi di lavori "al confine" e l'alternativa del conto termico (nuova agevolazione che non consiste in uno sconto dall'imposta lorda ma in un'erogazione monetaria per un periodo variabile da due a cinque anni).
Senza trascurare la variabile della capienza fiscale, per scongiurare il rischio che la detrazione si riveli superiore all'imposta lorda (aspetto che potrebbe essere difficile da stimare nell'arco del decennio in cui va suddiviso lo sconto).
Ma andiamo con ordine. Per le ristrutturazioni edilizie e gli altri interventi indicati all'articolo 16-bis del Tuir è possibile detrarre il 50% calcolato su una spesa massima di 96mila euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre di quest'anno.
Per gli incentivi finalizzati al risparmio energetico, invece, l'importo massimo non è dettato in funzione della spesa massima, ma della detrazione massima, ed è differenziato in base a quattro tipologie di lavori.
Per la riqualificazione globale degli edifici esistenti la detrazione massima è di 100mila euro, che corrispondono a una spesa massima di 153.846 euro. Per la coibentazione di pareti e coperture – oltre che per la sostituzione di finestre – il limite di detrazione è 60mila euro (92.307 euro). Stesso importo anche per l'installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda. Infine, nel caso della sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Fermo restando che una singola opera non può concorrere a più agevolazioni, si tratterà di incastrare, come in una sorta di puzzle, la fattura nel giusto incentivo per ottenere il massimo beneficio.
Si pensi ad esempio a una spesa per la sostituzione di infissi e finestre che per loro caratteristiche rientrino nei requisiti di isolamento dettati dal Dm 26 gennaio 2010, necessari a ottenere il 65 per cento. L'opera potrebbe ottenere anche il 50% sulle ristrutturazioni, in quanto costituisce manutenzione straordinaria. Tuttavia, il contribuente che decide di farla concorrere al "bonus energia" potrà detrarre il 50% fino a 96mila euro delle altre spese sostenute (opere murarie, impiantistiche e così via). La scelta, evidentemente, dipenderà dal totale complessivamente speso per l'opera principale, oltre che da altre considerazioni "economiche" in senso lato: infissi più performanti costano di più, ma hanno un effetto diverso sulla bolletta dei consumi e sulla riqualificazione del fabbricato (compreso in confort acustico). La pratica per il 65%, inoltre, include anche l'invio telematico della documentazione all'Enea, che però per gli infissi può essere risolto anche con il fai-da-te e incide per poche centinaia di euro.
I limiti di spesa – siano essi per le ristrutturazioni, per la riqualificazione energetica – sono riferiti a unità immobiliare. Vale a dire che a nulla conta il numero dei proprietari o la durata delle opere, conseguendone che per ciascun immobile la parte di spesa detraibile va divisa per il numero dei partecipanti.
Inoltre, il limite va in ogni caso rapportato all'intero intervento a prescindere dalla durata che questo possa avere, dovendo così considerare anche le detrazioni fruite in anni precedenti o, comunque, in corso d'anno prima dell'entrata in vigore dei bonus (il 65% si applica alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 e scade il 31 dicembre, tranne gli interventi sulle parti comuni condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari dell'edificio, agevolati fino al 30 giugno 2014).
Tuttavia, interpretando estensivamente la disposizione, opere non direttamente collegate tra loro ed effettuate a distanza (anche breve) di tempo, possono "moltiplicare" il beneficio.
Si pensi ad un contribuente che decide di ristrutturare integralmente gli interni della propria abitazione. L'opera termina nel corso di due mesi dall'avvio. Decorso un breve arco temporale, decide di eseguire la manutenzione straordinaria dei muri esterni, modificandone l'isolamento termico, il colore e gli infissi. Di fatto, si tratta di due interventi, caratterizzati da un inizio ed una fine, per i quali sarà possibile considerare distinti tetti massimi di spesa.
Per ciò che non rientra nel bonus energetico, sarà così possibile beneficiare del 50% fino a 96mila euro per tutte le opere comprese nella ristrutturazione interna e un altro 50% fino a 96mila euro per le opere di manutenzione straordinaria. Tuttavia è fondamentale che i due interventi non siano in alcun modo collegati (medesima pratica edilizia, prosecuzione, medesimo contratto di appalto, eccetera) in quanto in caso contrario, sarebbero considerati unico lavoro "complesso" di ristrutturazione di edificio.
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I casi pratici

I LAVORI INIZIATI NEL 2012

Un contribuente ha iniziato una ristrutturazione nel 2012, pagando le prime due rate da 30mila euro ciascuna il 30 aprile e il 30 settembre 2012. Nel 2013 versa altri 30mila euro. Il saldo di 20mila euro sarà versato nella primavera del 2014. Come si divide il bonus?

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Per il 2012 la prima rata può beneficiare del 36% e la seconda del 50%, per una detrazione complessiva di 25.800 euro (36% di 30 mila P e 50% di 30 mila P) da dividere Pin 10 anni. Per il 2013 la quota è di 15 mila P euro (50% di 30 mila P). Per il 2014, si potranno inserire solo 3 mila P euro ossia il 50% dei 6 mila P rimasti per raggiungere il limite di 96 mila P euro

IL NUOVO INTERVENTO

Un contribuente nel 2011 ha trasformato un negozio in abitazione, spendendo 40mila euro per la risistemazione. Ora è necessario rifare il tetto dell'edificio, per una spesa prevista di 30mila euro. Può beneficiare della detrazione sui nuovi lavori?

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Il nuovo lavoro è un intervento a sé non collegato al precedente. Ne consegue che il contribuente avrà diritto a considerare i tetti di spesa nella misura piena – con la possibilità di arrivare fino a un massimo di 96mila euro per il 50% e di 48mila per il 36% – non dovendo computare anche le spese per le opere già eseguite

IL LIMITE DI SPESA PER ANNO SOLARE

Il proprietario di una villetta monofamiliare ha iniziato a settembre 2012 un intervento di restauro e risanamento conservativo sull'immobile, pagando l'anno scorso 20mila euro. Nel 2013 ha speso finora 80mila euro. Ha già raggiunto la spesa massima del bonus?

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Il limite di spesa di 96mila euro va considerato per unità immobiliare a prescindere dall'anno in cui sono stati spesi. Trattandosi del medesimo intervento, la somma totalmente spesa (100mila euro) supera il limite previsto. I pagamenti in eccesso non potranno essere portati in detrazione

IL CUMULO CON ALTRE SPESE

Un contribuente sta per avviare lavori di rifacimento del bagno e spostamento di una parete interna del proprio alloggio, con contestuale cambio delle finestre e delle persiane. Come si combinano i bonus del 50% e del 65 per cento?

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Il contribuente potrà scegliere quale opera imputare a un'una o all'altra agevolazione. Le finestre, ricorrendone i requisiti richiesti, possono rientrare nel bonus energetico (65%) mentre il resto delle opere in quello riservato alla ristrutturazione (50%)

IL CANTIERE «COMPLESSO»

Un contribuente esegue una manutenzione straordinaria sulla facciata di un'abitazione. L'intervento comprende opere di rifacimento del cappotto, modifica dei serramenti e tinteggiatura. Come potrà quantificare il bonus spettante?

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L'intervento può rientrare sia nell'agevolazione del 50% con il limite di 96mila euro e sia nella riqualificazione energetica nella misura del 65 per cento. In quest'ultima ipotesi i limiti di spesa devono essere quantificati in relazione alle specifiche opere eseguite (per la riqualificazione globale il tetto massimo di detrazione è di 100mila euro)

 
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