PAGINA A CURA DI
Giorgio Confente
Il momento di effettuazione delle prestazioni professionali coincide con il pagamento del servizio o, se antecedente, con l'emissione della fattura: se uno di questi due eventi si è realizzato entro il 30 settembre 2013, l'operazione è soggetta alla vecchia aliquota Iva del 21 per cento.
Il principio di cassa
Per le prestazioni di servizi, comprese quelle di carattere professionale, la normativa Iva prevede come criterio principale quello di cassa, in base al quale il momento impositivo è definito all'atto del pagamento del corrispettivo.
La regola per cui il pagamento definisce il momento impositivo Iva vale anche per gli acconti: questo significa, ad esempio, che se un architetto ha emesso una fattura di acconto con aliquota del 21 per cento entro il 30 settembre, non avrà la necessità di rettificare tale fattura, qualora il saldo sia pagato al momento dell'ultimazione del servizio (ad esempio, all'atto della consegna del progetto), e quindi assoggettato all'aliquota del 22 per cento.
La data di pagamento
Ciò premesso, si comprende che per i professionisti è essenziale individuare un criterio valido per stabilire con certezza la data di pagamento che determina la giusta aliquota da esporre in fattura. L'Agenzia delle entrate con circolare 20/E del 30 aprile 2009, ha precisato che si deve far riferimento alle risultanze dei propri conti correnti da cui risulta l'accreditamento del corrispettivo.
Questa precisazione, fornita nel contesto dell'Iva per cassa è particolarmente attinente anche al caso dell'aumento delle aliquote Iva, posto che il problema è sempre quello di determinare il momento in cui l'imposta è esigibile. Inoltre, l'amministrazione finanziaria, nel passato, ha precisato che nei casi di pagamenti effettuati tramite banca, gli stessi si considerano eseguiti "il giorno in cui il creditore riceve la comunicazione dell'avvenuto accreditamento delle somme a lui dovute" (risoluzioni 363519/1978, 551041/1989 e circolare 134/1994). Si può dire che oggi è possibile avere conoscenza in tempo reale del giorno in cui la somma è stata accreditata.
Quindi, il professionista che riceve l'accredito bancario in data 3 ottobre 2013 di un bonifico ordinato il 30 settembre 2013 è tenuto a rilasciare fattura soggetta a Iva con aliquota del 22%.
Il criterio della data di accreditamento vale in tutti i casi di pagamento con mezzi diversi dai contanti: assegni bancari o circolari, Ri.Ba, Rid, bonifico bancario, eccetera (circolare 20/E/2009).
Le fatture ricevute dall'estero
È sempre più frequente che anche negli studi professionali ci si rivolga a fornitori esteri per acquisti di beni e servizi, tramite internet, anche per gli innegabili vantaggi, non solo economici, che offre il web.
Per gli acquisti intracomunitari di beni ci si deve riferire al momento di inizio del trasporto o spedizione dei beni, mentre non rileva la data di pagamento (articolo 39 del Dl 331/93). Quindi, per determinare l'aliquota da applicare nell'integrazione della fattura del fornitore non rileva il pagamento ma l'inizio del trasporto/spedizione della merce. Diverso, naturalmente, è il caso dei beni importati per cui si utilizza la bolletta doganale e l'aliquota Iva è determinata all'atto dell'importazione.
Per i servizi, invece, rileva la data di ultimazione o la maturazione dei corrispettivi, per quelli di carattere continuativo. Stante la difficoltà di individuare la data di ultimazione l'Agenzia delle entrate consente, per ragioni di praticità, di riferirsi al momento in cui si riceve la fattura (circolare 16/E/2013).
Quindi, la data fattura vale anche per l'aliquota da applicare in caso di integrazione della fattura ricevuta (fornitori Ue) o per l'auto fattura (fornitori extra Ue). Non bisogna però dimenticare che, se il pagamento è effettuato in data anteriore all'ultimazione del servizio o ricevimento della fattura (come accade di solito per gli acquisti via internet) la giusta aliquota da applicare è definita dalla data di pagamento.
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Ipotesi e soluzioni
01 NOTA PROFORMA
IL CASO
Un professionista ha emesso in data 30 settembre 2013 una nota pro forma calcolando l'aliquota Iva del 21 per cento. Ora che l'Iva è aumentata chi è tenuto a pagare la differenza di aliquota ?
L'ALIQUOTA
Si ritiene che il maggior onere debba essere subito dal cliente, essendo l'Iva un imposta che grava sui consumi
02 SCORPORO DELL'ALIQUOTA
IL CASO
Nel caso di nota proforma emessa in settembre per 100 (imponibile) + 21 (Iva), se nel frattempo è intervenuto il pagamento è possibile per ragioni di praticità emettere una fattura complessiva per 121, scorporando l'aliquota del 22% a titolo di IVA?
L'ALIQUOTA
La risposta è negativa. In questo modo si avrebbe una rideterminazione della base imponibile, che comporta un omesso versamento d'imposta.
03 FATTURA ANTICIPATA
IL CASO
Un avvocato ha emesso fattura con data 30 settembre 2013, spedita via e-mail al cliente lo stesso giorno. Considerato che il pagamento è effettuato quando è in vigore l'aliquota del 22%, il professionista deve integrare la fattura emessa?
L'ALIQUOTA
Non è necessario integrare la fattura: l'emissione della fattura anticipata rispetto al pagamento ha cristallizzato l'aliquota applicabile.
04 DATA DI PAGAMENTO
IL CASO
Quale aliquota Iva deve applicare uno studio professionale che ha acquistato un servizio via internet da un fornitore extra Ue nel caso il pagamento del servizio è stato fatto il 28 settembre mentre la fattura del fornitore è stata registrata il 3 ottobre?
L'ALIQUOTA
Si deve applicare l'aliquota del 21 per cento perché il momento impositivo è anticipato all'atto del pagamento.
05 INTEGRAZIONE DELLA FATTURA
IL CASO
Uno studio professionale ha effettuato un ordine il 25/09/2013 di 10 toner da un fornitore Ue. Ha pagato contestualmente. I toner sono stati spediti in ottobre con la fattura. Quale aliquota sull'integrazione?
L'ALIQUOTA
L'integrazione della fattura deve essere fatta con aliquota del 22%, sul presupposto che i beni sono stati spediti in data successiva all'aumento.