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Newsletter del 22 Gennaio 2014

I professionisti ritrovano lo sgravio sugli immobili
di Giorgio Del Sordo
Annalisa Vergati


Canoni di leasing immobiliare deducibili in 12 anni anche per i professionisti. È la principale novità contenuta al l'articolo 1, commi 162 e 163, della legge 147/2013 per i titolari di reddito di lavoro autonomo, applicabile ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2014.
È duplice la portata innovativa delle disposizioni. Da un lato reintroduce la possibilità, per il professionista, di dedurre i canoni di leasing relativi a immobili strumentali (finora limitata soltanto ai contratti stipulati nel triennio 2007/2009). Dall'altro riduce il periodo minimo entro il quale tale deduzione si potrà realizzare: si passa da 15 a 12 anni, in analogia a quanto previsto per le imprese.
I precedenti interventi
La deducibilità dei canoni di leasing immobiliare per i professionisti, disciplinata dall'articolo 54 del Tuir, era stata introdotta per la prima volta dalla Finanziaria 2007 ma, per effetto di una disposizione transitoria (articolo 1, comma 335, della legge 296/2006), era riconosciuta ai soli contratti stipulati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009. Per i contratti di leasing immobiliare stipulati dal 1° gennaio 2010 vigeva dunque un regime di indeducibilità assoluta dei relativi canoni.
Il Dl 16/2012 è intervenuto sull'articolo 54 del Tuir e ha modificato le condizioni di deducibilità dei canoni (eliminando il requisito della durata minima anche per i professionisti), senza tuttavia abrogare espressamente la disposizione transitoria.
Le interpretazioni
Le modifiche del 2012 avevano prestato il fianco a interpretazioni contrastanti. Parte della dottrina aveva inizialmente ipotizzato che l'intervento normativo potesse sottintendere un'abrogazione tacita della norma transitoria, ripristinando quindi la deducibilità dei canoni di leasing immobiliare. Tuttavia, le Entrate avevano interpretato le modifiche normative come una conferma dell'indeducibilità dal reddito di lavoro autonomo dei canoni di leasing immobiliare relativi a contratti stipulati dal 2010 (circolare 17/E/2013).
Ora i cambiamenti introdotti dalla legge di stabilità 2014 dovrebbero fugare i dubbi a riguardo. Pur in assenza di un'abrogazione espressa della disciplina transitoria del 2006, è infatti lo stesso tenore letterale della norma (confermato dalla relazione tecnica ) a rendere chiara l'intenzione del legislatore di garantire, a partire dai contratti stipulati dal 2014, la deducibilità dei canoni di leasing immobiliare anche per i professionisti.
Resta ferma la condizione per la piena deducibilità dei canoni rappresentata dalla strumentalità del bene: in caso di utilizzo promiscuo dell'immobile (in parte per finalità professionali, in parte per scopi personali), la deducibilità sarà consentita nella misura del 50 per cento.
Il valore del terreno
Dal valore del canone dovrà essere scorporata – in quanto indeducibile – la quota attribuibile (forfettariamente determinata nella misura del 20%) al valore del terreno su cui insiste l'immobile così come previsto all'articolo 36, comma 7, del Dl 223/2006.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Le modifiche
01 | CHANCE ESTESA
La legge di stabilità consente ai professionisti di dedurre i canoni di leasing relativi a immobili strumentali per i contratti stipulati dal 2014. In precedenza la chance era stata limitata solo ai contratti stipulati nel triennio tra il 2007 e il 2009
02 | L'ARCO TEMPORALE
Il periodo minimo entro il quale i professionisti possono realizzare la deduzione dei canoni viene equiparato a quello stabilito per le imprese: si passa, infatti, da 15 a 12 anni

 
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