ROMA
Il ministero dello Sviluppo economico fissa i limiti per l'obbligo da parte di imprese e professionisti di accettare anche pagamenti effettuati con il bancomat. Il decreto attuativo inviato nei giorni scorsi per il parere a Banca d'Italia, accompagnato da una segnalazione d'urgenza, indica «pagamenti a favore degli esercenti superiori alla soglia minima di 30 euro». Si prevede un obbligo selettivo, almeno in una fase transitoria: «In sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014» si applica «limitatamente ai pagamenti effettuati a favore degli esercenti per lo svolgimento di attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi, anche professionali, il cui fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento sia superiore a 200mila euro». Sarà eventualmente un successivo decreto, da emanare entro altri 90 giorni, a individuare modalità e termini differenziati di adeguamento per i soggetti esclusi fino al 30 giugno. Quanto ai terminali Pos, il testo apre «all'accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie, in aggiunta a quella a "banda magnetica" o a "microchip"».
Chiarito il possibile perimetro di applicazione – pagamenti oltre 30 euro ed esercenti con ricavi oltre 200mila euro – professionisti e aziende si chiedono però con preoccupazione quando la norma dovrebbe entrare in vigore. Secondo le interpretazioni dei tecnici governativi, sarebbe comunque da escludersi che, in assenza della piena operatività del decreto attuativo, possa far testo la data del 1° gennaio 2014 indicata dalla norma primaria, ovvero il decreto crescita 2.0 dell'ottobre 2012.
Di certo i ritardi accumulati nel corso di quasi un anno non giovano alla chiarezza e hanno generato un vero effetto caos soprattutto tra i professionisti, dagli avvocati agli architetti ai medici, che temono di dover dotarsi di Pos entro l'anno a prescindere dal regolamento. In realtà, il decreto crescita 2.0 fa riferimento a uno o più decreti attuativi con cui disciplinare «gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati». Appare dunque improbabile che il 1° gennaio 2014 costituisca il "D-day" in quanto, al di là degli importi (la cui definizione è solo «eventuale»), è necessario che siano formalmente definiti i termini dell'intervento relativamente alla platea degli operatori. Cosa che, appunto, fa il decreto che lo Sviluppo ha inviato a Banca d'Italia.
Difficile a questo punto prevedere i tempi, anche perché oltre alla risposta di via Nazionale occorrerà anche ottenere il concerto del ministero dell'Economia. Nel frattempo, allo scopo di evitare il caos interpretativo sulla data del 1° gennaio 2014 e di concedere più tempo agli esercenti che ancora devono mettersi in regola, alla Camera era stato presentato un emendamento alla legge di stabilità per prorogare il termine al 1° gennaio 2015. La modifica non è passata ma non è da escludere che un rinvio, di un anno o solo di qualche mese, possa riconcretizzarsi con il prossimo "milleproroghe".
I commercianti e i professionisti temono tra l'altro contraccolpi legati ai costi di installazione e gestione dei Pos. Tra le ultime prese di posizione quella del Consiglio nazionale architetti e dei tributaristi (si veda l'articolo qui a fianco).
@CFotina
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Doppia partenza
01 | L’ATTUAZIONE
Il decreto che regolamenta l’obbligo di Pos dal 1°gennaio 2014per commercianti e professionisti, è stato inviato dal ministero dello Sviluppo economico alla Banca d’Italia per il parere
02 | ILDOPPIOLIMITE
Il testo introduce un doppio limite al nuovo obbligo. Intanto riguarderà i pagamenti a favore degli esercenti superiori alla soglia minima di 30 euro. E poi, almeno in una fase transitoria, «in sede di prima applicazione, e fino al30 giugno 2014», l’obbligo di Pos si applica solo per i pagamenti effettuati a favore degli esercenti per lo svolgimento di attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi, anche professionali, il cui fatturato dell’anno precedente sia superiore a 200mila euro
03 | L’ALLARGAMENTO
Sarà eventualmente un successivo decreto, da emanare entro altri 90 giorni, a individuare modalità e termini differenziati di adeguamento per i soggetti esclusi fino al 30 giugno