Dal 15 gennaio, la denuncia preventiva di utilizzo del lavoro accessorio (quello retribuito con i voucher), dovrà essere inoltrata telematicamente solo all'Inps. È questo uno dei chiarimenti forniti alla fine dell'anno appena concluso, dal l'Inps con le circolari 176/2013 e 177/2013 e dall'Inail con la circolare 63/2013.
In primo luogo, in seguito alla circolare Inps 176/2013, è stato messo a disposizione degli utilizzatori e degli intermediari uno strumento in più per la gestione dei voucher, in relazione ai limiti economici: è infatti onere del committente verificare l'ammontare dei compensi percepiti dal prestatore.
Il limite economico
Attraverso le applicazioni telematiche Inps è consultabile l'ammontare dei voucher già riscossi: su questo punto, è interessante precisare che l'Inps ha "perimetrato" la dizione di «anno solare», a cui si riferiscono i limiti economici secondo la definizione normativa, come periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.
La formulazione legislativa adottata con il Dl 76/2013 ha chiaramente fissato in questi indici la valenza definitoria dell'istituto: pertanto, configurano una genuina applicazione del lavoro accessorio le prestazioni caratterizzate da compensi fino a 5mila euro ad anno solare per il singolo prestatore, che si riducono a 2mila nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti.
Il sistema messo a punto dall'Inps non è però sufficiente, di per sé, a garantire al committente la corretta verifica dei parametri: poiché potrebbe esserci uno sfasamento tra i voucher acquisiti dal prestatore e l'effettivo incasso degli stessi, il committente dovrà sempre richiedere a quest'ultimo una dichiarazione di responsabilità, sul non superamento degli importi massimi, per evitare l'applicazione di sanzioni.
Viceversa, almeno nei confronti degli utilizzatori con qualifica di impresa e di lavoratore autonomo - in caso di sforamento - la prestazione sarà ascritta nella sfera del lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con le conseguenti sanzioni civili e amministrative, però con una esimente: come ha spiegato il ministero del Lavoro nella circolare 4/2013, la «trasformazione» della prestazione avverrà nelle ipotesi in cui questa sia accertata come fungibile con le prestazioni rese da altro personale dipendente dell'imprenditore o del professionista.
In altre parole - come ha puntualizzato anche lo stesso Vademecum del Lavoro del 22 aprile 2013 - in queste situazioni, bisognerà verificare se la prestazione svolta sia riconducibile a un rapporto di tipo autonomo o subordinato, facendo scattare le conseguenze sul piano lavoristico e contributivo.
La denuncia
In ogni caso, il semplice acquisto dei voucher – con le diverse modalità ormai previste (telematica, presso le Poste, i tabaccai e così via) – non esonera il committente dall'effettuare la denuncia preventiva di utilizzo, che dal prossimo 15 gennaio dovrà, appunto, essere inoltrata all'Inps in via esclusiva (circolare 177/2013 e circolare Inail 63/2013): in mancanza di quest'ultima scattano le sanzioni previste per il lavoro nero.
Per il 2014, non è stata prorogata la disposizione che consentiva ai percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito di effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, fino al limite netto di 3mila euro: pertanto, anche nei confronti di questi soggetti, valgono le regole previste per gli altri prestatori.
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