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Newsletter del 06 Giugno 2014

Avvocati, onorario "vincolato" al Pos solo su richiesta

Il Consiglio nazionale forense con la circolare 10-C-2014 del Presidente Alpa, inviata ieri a tutti i Consigli dell'Ordine, fa chiarezza sul «presunto obbligo di dotarsi di Pos che - secondo notizie da ultimo diffuse con una certa insistenza da alcuni media - graverebbe su tutti i professionisti e quindi anche sugli iscritti nei nostri albi dal prossimo 30 giugno 2014».
La norma di riferimento è l'articolo 15 comma IV del decreto sviluppo bis, poi modificata dal milleproroghe, e prevede che «a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito».
Il Cnf chiarisce però che «la previsione corrisponde a chiari intendimenti di semplificazione e non stabilisce affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi di Pos, né che tutti i pagamenti indirizzati agli avvocati dovranno essere effettuati in questo modo a partire dalla data indicata, ma solo che, nel caso il cliente voglia pagare con una carta di debito, il professionista sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento». In altre parole «la volontà del contratto d'opera professionale (cliente ed avvocato) resta ancora il riferimento principale per la individuazione delle forme di pagamento», quali, ad esempio, «l'assegno o il bonifico bancario».
La novella non introduce, dunque, alcun «obbligo giuridico», bensì un «onere» - limitato agli importi superiori a 30 euro e, di fatto, non particolarmente cogente, posto che «nessuna sanzione è prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento mediante carta di debito» - che potrebbe anche rimanere ipotetico. Infatti, nel caso in cui il cliente chieda di pagare la prestazione professionale con carta di debito - la cui definizione è individuata dal Dm Sviluppo Economico 24 gennaio 2014 - e l'avvocato ne sia sprovvisto, si determinerà «semplicemente la fattispecie della mora del creditore» disciplinata dagli articoli 1206 e seguenti del Codice civile, «che, come noto, non libera il debitore dall'obbligazione».
Nel caso degli avvocati l'obbligo di Pos potrebbe risultare di remota applicazione pratica, per la peculiarietà del rapporto che lega avvocato e cliente. Difficilmente, infatti, l'avvocato «presenta il conto» al cliente sull'uscio dello studio per una prestazione occasionale: generalmente, infatti, i compensi degli avvocati, dopo una prima fase di fidelizzazione del cliente, riguardano attività svolta sul medio e lungo periodo, e detti compensi vengono generalmente pagati, come ben spiegato dal Cnf, con bonifico bancario oppure assegno a seguito di presentazione di nota dettagliata delle prestazioni e delle spese sostenute.
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