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Newsletter del 16 Settembre 2014

Nuovi poteri a Entrate e Guardia di finanza


Richieste di informazioni non più solo sui contribuenti ma anche sulle tipologie di operazioni che vengono effettuate da o per l'estero. Con possibilità di chiedere maggiori informazioni anche sul titolare effettivo.
Il provvedimento congiunto del direttore dell'agenzia delle Entrate e del comandante generale della Gdf emanato l'8 agosto (protocollo 2014/105953) dà, infatti, concreta attuazione alle disposizioni contenute nel riformato articolo 2 del decreto legge 167/1990. La legge 97/2013 (la "europea" 2013), ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina sul monitoraggio fiscale, per adeguare la normativa italiana alle richieste provenienti dalla Commissione Ue. La nuova versione dell'articolo 2 del Dl, così come modificato dalla legge "europea" 2013, rafforza ulteriormente i poteri istruttori in materia di indagini finanziarie già a disposizione dell'agenzia delle Entrate e della Gdf.
Secondo le nuove disposizioni, questi organi potranno ora:
- richiedere agli intermediari finanziari i dettagli delle operazioni finanziarie effettuate dai clienti – diversi da quelli già oggetto di monitoraggio in base all'articolo 1 del Dl 167/1990 – che abbiano determinato un trasferimento di denaro da o verso l'estero per un ammontare pari o superiore a 15mila euro;
- nel caso di richieste effettuate con riferimento a specifiche operazioni con l'estero poste in essere da clienti di intermediari finanziari o professionisti, potranno essere richieste maggiori informazioni in relazione all'identità del titolare effettivo per conto del quale l'operazione sia stata posta in essere.
La peculiarità di questi nuovi strumenti di indagine è data dal fatto che la richiesta che gli organi ispettivi potranno inoltrare a intermediari finanziari e professionisti potrà avere per oggetto i dati identificativi del titolare effettivo per conto del quale il trasferimento di denaro da o verso l'estero sia stato effettuato o, nel caso di richieste inviate a intermediari finanziari, potrà riguardare una serie di contribuenti, non identificati al momento della richiesta, che abbiano effettuano determinate tipologie di operazioni finanziarie da o verso l'estero, a patto che siano uguali o superiori a 15mila euro.
In altre parole, in primo luogo, il Fisco avrà maggiori strumenti per risalire al titolare effettivo di una società residente all'estero. Potrebbero, ad esempio, essere più facilmente rilevate le violazioni relative alla disciplina delle Cfc, che riguarda la tassazione per trasparenza in Italia dei redditi prodotti dalle società controllare estere. Basti pensare al caso di un professionista italiano al quale venga conferito l'incarico di eseguire una determinata operazione finanziaria da parte di una società estera. In tal caso, secondo le attuali disposizioni in materia di antiriciclaggio, il professionista deve acquisire i dati relativi all'identità del titolare effettivo della società estera. Qualora il titolare effettivo di tale società estera sia una persona fisica residente in Italia, che detiene, per esempio, oltre il 50% del capitale sociale della società estera, in capo alla persona fisica potrebbe essere rilevata l'omessa dichiarazione in Italia dei redditi prodotti dalla società estera, fatti salvi i casi in cui le disposizioni in materia di Cfc non trovino applicazione o siano disapplicate in via preventiva tramite la procedura di interpello.
Con riferimento alle richieste inviate a intermediari finanziari su determinate operazioni, anziché determinati contribuenti preventivamente identificati, gli uffici finanziari potranno ora effettuare delle vere e proprie fishing expedition ed elaborare in un secondo momento, sulla base delle informazioni raccolte, la lista dei contribuenti da sottoporre a verifica fiscale.
A differenza di quanto avviene nel caso delle comunicazioni periodiche relative all'archivio dei rapporti finanziari, e in quello della comunicazione annuale prevista dall'articolo 1 del Dl 167/1990, questa procedura non prevede l'obbligo di inviare tali dati all'amministrazione finanziaria con cadenza periodica, ma solo a seguito di richiesta. Il termine entro il quale gli intermediari dovranno rispondere agli uffici è di 30 giorni, eventualmente prorogabile di ulteriori venti giorni.
Nel caso in cui la richiesta abbia, invece, per oggetto l'identità dei titolari effettivi, gli intermediari finanziari o i professionisti avranno 15 giorni per fornire tali informazioni al Fisco. Fino al 31 ottobre 2014, le richieste indirizzate ai soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2 del decreto legislativo 231/2007, nonché le relative risposte, saranno effettuate esclusivamente in via cartacea. A partire dal 1° novembre 2014, ossia una volta scaduto il termine per la comunicazione della casella Pec all'agenzia delle Entrate, tutte le richieste e le risposte saranno effettuate attraverso questo canale informatico.
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