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Newsletter del 16 Settembre 2014

Imprese, più facile pagare il fisco


Sarà più facile per imprese e professionisti compensare le somme dovute al Fisco con crediti commerciali vantati nei confronti della pubblica amministrazione. Ma a due precise condizioni: la somma dovuta all'Erario deve essere iscritta a ruolo entro il 31 marzo 2014 e il debito fiscale deve essere inferiore o pari al credito maturato con la Pa.
Ad allargare le maglie della compensazione sarà il decreto dell'Economia e dello Sviluppo economico che rende operative le norme fissate dal Dl «Destinazione Italia» e che dovrebbe vedere la luce entro fine agosto: è stato lo stesso Governo a impegnarsi a vararlo entro il mese con un ordine del giorno approvato durante l'esame del Dl competitività. Con «Destinazione Italia» di fine 2013, il Governo Letta oltre a provare a spingere sull'acceleratore per liquidare i crediti accumulati dalle imprese nei confronti di Stato, regioni, province e comuni, aveva accolto una modifica del Parlamento introdotta in fase di conversione del Dl con cui non si voleva aggiungere il danno alla beffa: da una parte i crediti bloccati dalla Pa e dall'altra l'obbligo di pagare subito il conto a Equitalia per eventuali debiti tributari.
Secondo lo schema messo a punto a via XX settembre si amplia di 15 mesi l'arco temporale delle somme iscritte a ruolo che possono essere compensate. Attualmente, infatti, i debiti per somme già iscritte a ruolo su cartelle esattoriali e altri atti, devono essere stati notificati a imprese e professionisti entro il 31 dicembre 2012. E devono riguardare tributi erariali, regionali e locali, contributi assistenziali e previdenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, entrate dell'amministrazione che ha rilasciato la certificazione del credito. Non solo. L'altra condizione per utilizzare la compensazione è che la somma iscritta a ruolo deve essere inferiore o pari al credito maturato nei confronti della Pa. Inoltre, come regola generale, i crediti ammessi sono quelli non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pa e certificati come previsto dai decreti dell'Economia del 22 maggio e 25 giugno 2012.
L'Economia in allegato al decreto attuativo dovrà comunicare anche l'elenco dei soggetti interessati. Questi ultimi dal canto loro dovranno presentare la certificazione del credito agli agenti della riscossione competenti (Equitalia o Riscossione Sicilia) che a loro volta dovranno segnalare l'avvenuta compensazione nella piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti.
La procedura inoltre prevede che l'ente debitore è tenuto al pagamento dell'importo oggetto della certificazione e utilizzato in compensazione, entro 12 mesi dalla data di rilascio della certificazione. In caso di mancato pagamento spontaneo da parte dell'ente debitore l'importo oggetto della compensazione è recuperato con una riduzione dei trasferimenti statali all'ente territoriale. Se poi il recupero non è possibile, l'agente della riscossione procederà, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva nei confronti dell'ente.
La riapertura dei termini per la compensazione dovrebbe riguardare anche l'altra tipologia di debiti fiscali oggi ammessi al recupero immediato, ovvero quelli che emergono da istituti deflattivi del contenzioso tributario come l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale, la definizione agevolata delle sanzioni. Questa seconda via della compensazione riguarda, in particolare, i crediti maturati al 31 dicembre 2013 nei confronti di Stato, enti territoriali, Ssn ed enti pubblici nazionali.
Per la compensazione si dovrà utilizzare la delega unica di pagamento (modello F24) in versione telematica. Inoltre è già previsto che il recupero nei confronti degli enti debitori debba avvenire con un versamento diretto su una contabilità speciale dell'agenzia delle Entrate. Se questi enti continueranno a non pagare i loro debiti sarà la stessa Agenzia a recuperarli dai tributi spettanti a qualsiasi titolo a questi enti. Se queste somme sono insufficienti, le Entrate comunicano la situazione alla ragioneria generale del ministero dell'Interno per gli enti locali, per effettuare il recupero sui trasferimenti dovuti.
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