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Newsletter del 30 Ottobre 2014

Nei nuovi principi la chiave per i bilanci Pmi

La revisione dei principi contabili nazionali costituisce un'opportunità per le imprese al fine di verificare i comportamenti sinora seguiti. Infatti, la lettura dei numerosi chiarimenti può essere l'occasione per rivedere, nei bilanci 2014, comportamenti passati non sufficientemente meditati o non allineati ai principi stessi: è questo un aspetto che le imprese e i loro consulenti devono valutare attentamente.
Per esempio, se nei bilanci precedenti sono stati ammortizzati i terreni su cui insistono i fabbricati, tale comportamento, dai bilanci 2014, deve essere rivisto. Medesimo discorso, anche se più complesso, nell'ipotesi in cui, per i lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale, sia stato utilizzato il criterio di valutazione della commessa completata, anziché il criterio della percentuale di completamento in presenza dei presupposti per la sua applicazione.
La revisione dei principi contabili ha riguardato aspetti formali e sostanziali. Per esempio, tra le novità sostanziali si segnala la regolamentazione della svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, contenuta nel nuovo Oic 9, che risolve le incertezze da sempre esistenti a causa della sintetica norma di legge contenuta nell'articolo 2426 n. 3 del Codice civile: esigenza emersa anche a seguito della crisi e del suo perdurare che impone, in molti casi, la verifica del valore di iscrizione di tali attività. I cambiamenti formali dei principi contabili operati nella revisione, interessano, innanzitutto, la veste grafica con numerazione di ciascun paragrafo che rende più facile la lettura e immediati riferimenti e ricerca. Inoltre, sono state eliminate le note, il cui contenuto, se rilevante, è riportato nel testo.
La decisione dell'Oic è stata quella di adeguare alla moderna prassi i principi contabili esistenti, limitando la convergenza tra principi nazionali e internazionali dove gli Ias/Ifrs offrono soluzioni condivisibili e consolidate nella prassi, senza tuttavia introdurre regole estranee alla nostra cultura contabile. Un esempio in tal senso è rappresentato dal già citato Oic 9, relativo alle svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali per perdite durevoli di valore: si tratta di un nuovo documento che tiene conto della migliore prassi internazionale, ma che grazie ad alcuni adattamenti semplifica notevolmente il lavoro delle piccole e medie imprese. Questo anche perché, in alcuni casi, i principi contabili revisionati sono in un certo senso modulari, in quanto prevedono regole di misurazione e rappresentazione contabile degli accadimenti aziendali "tarate" in base alla dimensione delle imprese.
Si deve ricordare che l'articolo 20 del Dl 91/14 (legge 116/14) riconosce il ruolo e le funzioni svolte dall'Oic, in ambito nazionale e internazionale, quale standard setter nazionale. A tal fine, l'articolo 20 integra il Dlgs 38/2005, inserendo nello stesso l'articolo 9-bis che definisce ruolo e funzioni dell'Organismo contabile il quale, oltre all'attività internazionale, emana i principi contabili nazionali utilizzati per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice civile. Inoltre, fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli organi governativi in materia di normativa contabile e, se previsto, esprime pareri alle altre istituzioni pubbliche. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Oic persegue finalità d'interesse pubblico, agisce in modo indipendente e riferisce annualmente al Mef circa l'attività svolta.
Questo porta ad un'ulteriore considerazione: sino ad ora vi era una differenza sostanziale "di importanza" tra principi contabili nazionali e internazionali. Infatti, gli Ias sono adottati dall'Ue mediante regolamento e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale Ue ricevendo, pertanto, un riconoscimento giuridico che li pone al di sopra delle leggi nazionali. I principi contabili nazionali, invece, non hanno mai avuto un riconoscimento ufficiale, anche se ormai da anni il loro utilizzo (o non utilizzo) è passato più volte anche al vaglio dei Tribunali nel caso d'impugnative di bilancio. Questa situazione è ora cambiata perché il riconoscimento in via legislativa dell'Oic quale Organismo italiano di riferimento in materia di principi contabili, conferisce ai documenti emanati ulteriore dignità e importanza in quanto provenienti da un organismo riconosciuto dal legislatore.
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I punti chiave


RENDICONTO FINANZIARIO

In tema di bilancio di esercizio, la novità introdotta dal nuovo principio Oic 10 riguarda la redazione del rendiconto finanziario: infatti, anche se il Codice civile non lo prevede espressamente, l'Oic, nel principio contabile 10, raccomanda a tutte le tipologie societarie la presentazione nella nota integrativa del rendiconto finanziario. Si tratta di un prospetto che illustra le variazioni dei flussi di cassa e l'origine dei flussi di risorse finanziarie manifestatisi in un determinato periodo contabile. Il nuovo Oic 10, applicabile da tutti i tipi di società, contiene una specifica disposizione circa la presentazione del rendiconto finanziario nella nota integrativa ed elimina la precedente previsione che garantiva un'esenzione per le imprese di minori dimensioni. Ora l'Oic ne raccomanda la predisposizione e ne specifica i benefici informativi


REVISIONI

L'Oic 29 interessa i cambiamenti di principi contabili, i cambiamenti di stime, la correzioni di errori e gli eventi e le operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio. La novità più importante è l'eliminazione della distinzione tra errori " determinanti" e "non determinanti". Il trattamento contabile del principio è adesso riferito agli errori "significativi". La tecnica di rilevazione della correzione resta invariata. L'Oic 29 esamina anche il contenuto della gestione straordinaria del conto economico e riorganizza le tipologie dei " fatti successivi" alla chiusura dell'esercizio, aggiungendo la categoria dei "fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale" ai "fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio" e ai "fatti successivi che non devono essere recepiti nel bilancio e vanno in nota integrativa


SVALUTAZIONI

L'articolo 2426, numero 3, del Codice civile precisa che l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulta durevolmente di valore inferiore a quello determinato in base alle normali regole di valutazione, deve essere iscritta a tale minor valore: l'articolo 2427 n. 3-bis) prevede la conseguente informativa che deve essere fornita nella nota integrativa. L'Oic 9 detta le regole tecniche per determinare l'eventuale perdita di valore. La svalutazione delle immobilizzazioni non presuppone la "definitività" della perdita: se vengono meno i motivi che l'avevano giustificata, il valore viene ripristinato nei limiti del valore che avrebbe avuto. Le società di minori dimensioni possono evitare il sostenimento di oneri sproporzionati e non attualizzare i flussi di cassa

INVESTIMENTI

La classificazione patrimoniale delle partecipazioni e dei titoli di debito nell'attivo circolante o nell'attivo immobilizzato deve esser basata sulle intenzioni della direzione aziendale: è possibile che un portafoglio di titoli o partecipazioni della stessa specie sia considerato in parte immobilizzato ed in parte circolante. I dividendi sono rilevati sempre come provento finanziario indipendentemente dalla natura delle riserve distribuite. I dividendi in azioni derivanti da un aumento gratuito di capitale non costituiscono un provento per l'azionista. L'assegnazione di un diritto di opzione non deve essere rilevata come provento: il provento si rileva solo in caso di cessione del diritto.
Le spese di cessione di titoli e partecipazioni si evidenziano autonomamente nel conto economico e non possono essere portate a saldo della plusvalenza o minusvalenza risultante dalla cessione

LAVORI IN CORSO

La rilevazione contabile delle produzioni su commessa deve perseguire l'obiettivo primario di fornire una rappresentazione del margine economico generato senza la creazione di distorsioni nel sistema reddituale aziendale e nel rispetto dei principi di correlazione tra costi e ricavi e di competenza economica. In base alla modalità di definizione del prezzo è possibile suddividere le commesse in due macro categorie:
quelle basate su contratti a corrispettivo predeterminato
(che può essere oggetto di clausole
di revisione del prezzo);
quelle relative a contratti con corrispettivo basato sul costo consuntivo sostenuto più un margine stabilito contrattualmente.
Le produzioni su commessa sono infatti accumunate da una complessità intrinseca e da una durata che frequentemente può superare l'orizzonte dell'esercizio annuale.

OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA

Il principio contabile Oic 26 disciplina la rilevazione, classificazione e valutazione delle attività, delle passività e delle operazioni espresse in valuta estera e le informazioni da presentare nella nota integrativa. A differenza del precedente, il nuovo principio contabile non si applica al tema della rilevazione, classificazione e valutazione dei derivati su cambi (siano essi di copertura o speculativi), che sarà trattato nell'ambito di uno specifico principio contabile di futura emanazione. Per una corretta rappresentazione delle operazioni in valuta, l'Oic 26 distingue le normali attività, passività e operazioni in valuta; i casi particolari delle partecipazioni valutate con il metodo
del patrimonio netto, dei lavori in
corso su ordinazione, dei fondi rischi
e oneri e dei conti d'ordine; le stabili organizzazioni all'estero

FISCALITÀ DIFFERITA
La nuova versione dell'Oic 25 riordina i diversi documenti che trattano la fiscalità differita. È stato eliminato il riferimento al disinquinamento fiscale e, nel calcolo delle imposte differite attive sulle perdite riportabili
a nuovo, sono stati eliminati i rigidi riferimenti agli eventi straordinari
che, in precedenza, costituivano condicio sine qua non per la rilevazione di tali attività.
Inoltre viene disciplinato il trattamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni e rivisto il trattamento del "beneficio" conseguente al riporto delle perdite fiscali. Nuove anche le regole per la rilevazione della fiscalità differita in caso di affrancamento dei maggiori valori contabili delle attività e dell'avviamento a seguito di un'operazione straordinaria

PASSIVITÀ
L'aggiornamento del format dell'Oic 19 introduce alcune novità come ad esempio la classificazione dei debiti assistiti da covenants ed il trattamento contabile dei debiti indicizzati che potrebbero comportare impatti rilevanti nei bilanci al 31 dicembre 2014. Altra novità di rilievo riguarda lo scorporo degli interessi passivi inclusi nel costo di acquisto di beni o servizi qualora si ritenga esistere una rilevante componente finanziaria compresa nei termini di pagamento negoziati con il fornitore. La nuova versione dell'Oic 19 fornisce linee-guida dettagliate per la determinazione del prezzo di mercato a breve termine del bene/servizio acquisito. Il nuovo standard dispone inoltre che i debiti indicizzati siano iscritti inizialmente al loro valore nominale con la conseguente iscrizione degli aggi o disaggi se si tratta di prestiti obbligazionari emessi sopra o sotto la pari

OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA
Il principio contabile Oic 26 disciplina la rilevazione, classificazione e valutazione delle attività, delle passività e delle operazioni espresse in valuta estera e le informazioni da presentare nella nota integrativa. A differenza del precedente, il nuovo principio contabile non si applica al tema della rilevazione, classificazione e valutazione dei derivati su cambi (siano essi di copertura o speculativi), che sarà trattato nell'ambito di uno specifico principio contabile di futura emanazione. Per una corretta rappresentazione delle operazioni in valuta, l'Oic 26 distingue le normali attività, passività e operazioni in valuta; i casi particolari delle partecipazioni valutate con il metodo
del patrimonio netto, dei lavori in corso su ordinazione, dei fondi rischi e oneri e dei conti d'ordine; le stabili organizzazioni all'estero

BILANCIO CONSOLIDATO
L'obiettivo di un bilancio consolidato è presentare il gruppo come una singola entità, eliminando tutte le operazioni avvenute tra le unità che lo compongono ed i saldi di debito e credito, costi e ricavi esistenti, superando le distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo.
La redazione del bilancio consolidato si effettua tramite l'aggregazione degli stati patrimoniali e dei conti economici delle società del gruppo, in base a principi contabili e criteri di valutazione uniformi. Particolare rilevanza assume l'eliminazione degli utili e delle perdite infragruppo inclusi alla data di bilancio nelle attività di una delle società componenti il gruppo.
L'eliminazione si effettua rettificando il valore di carico dei relativi beni di provenienza infragruppo ed il risultato economico per l'intero ammontare dell'operazione

CREDITI
L'Oic 15 «Crediti» si applica ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014 (è tuttavia consentita un'applicazione anticipata) allo scopo di disciplinare criteri di rilevazione, classificazione, valutazione e informativa di bilancio relativa ai crediti. La classificazione dei crediti proposta dal Codice civile si basa sul criterio della destinazione (o dell'origine) dei crediti rispetto all'attività ordinaria (attivo circolante e immobilizzazioni finanziarie), piuttosto che su un criterio di tipo finanziario. L'aspetto finanziario viene declinato all'interno delle singole categorie. I crediti verso imprese controllate, collegate o controllanti come definite dall'articolo 2359 del Codice civile, sono rilevati separatamente, sia perchè le operazioni infragruppo possono essere condotte su una base contrattuale non indipendente, sia perchè possono avere caratteristiche di realizzo diverse

BILANCIO CONSOLIDATO

L'obiettivo di un bilancio consolidato è presentare il gruppo come una singola entità, eliminando tutte le operazioni avvenute tra le unità che lo compongono ed i saldi di debito e credito, costi e ricavi esistenti, superando le distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo.
La redazione del bilancio consolidato si effettua tramite l'aggregazione degli stati patrimoniali e dei conti economici delle società del gruppo, in base a principi contabili e criteri di valutazione uniformi. Particolare rilevanza assume l'eliminazione degli utili e delle perdite infragruppo inclusi alla data di bilancio nelle attività di una delle società componenti il gruppo.
L'eliminazione si effettua rettificando il valore di carico dei relativi beni di provenienza infragruppo ed il risultato economico per l'intero ammontare dell'operazione

CREDITI

L'Oic 15 «Crediti» si applica ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014 (è tuttavia consentita un'applicazione anticipata) allo scopo di disciplinare criteri di rilevazione, classificazione, valutazione e informativa di bilancio relativa ai crediti. La classificazione dei crediti proposta dal Codice civile si basa sul criterio della destinazione (o dell'origine) dei crediti rispetto all'attività ordinaria (attivo circolante e immobilizzazioni finanziarie), piuttosto che su un criterio di tipo finanziario. L'aspetto finanziario viene declinato all'interno delle singole categorie. I crediti verso imprese controllate, collegate o controllanti come definite dall'articolo 2359 del Codice civile, sono rilevati separatamente, sia perchè le operazioni infragruppo possono essere condotte su una base contrattuale non indipendente, sia perchè possono avere caratteristiche di realizzo diverse

 
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