Uno degli aspetti della voluntary disclosure che è risultato chiaro sin dalle prime stesure del provvedimento è il ruolo centrale dell professionista che assiste il cliente. Tale importanza, in particolare, emerge con evidenza ove si consideri che il professionista dovrà intervenire in un momento propedeutico all’attivazione della procedura di collaborazione volontaria, esaminando in modo approfondito la posizione del cliente al fine di valutare la sussistenza dei requisiti che legittimano alla procedura di collaborazione volontaria. In tale ambito il professionista dovrà tenere in considerazione gli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio, per effetto dell’articolo 12 del Dlgs 231/07, con particolare riferimento a quelli di segnalazione di operazioni sospette. Appare essenziale la previsione dell’articolo 12, comma 2: l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica ai professionisti in relazione alle informazioni che essi ricevono da un cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento. Il dipartimento del Tesoro ha confermato che, nel caso di un professionista che avesse sconsigliato all’assistito di non accedere alla procedura di collaborazione volontaria, l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta è escluso in virtù dell’esonero di cui all’articolo 12, comma 2 del Dlgs 231/2007. Se l’attività del professionista è limitata alla valutazione sull’opportunità di accedere o meno alla voluntary disclosure, senza il conferimento dell’incarico, non sussistono gli obblighi antiriciclaggio.
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