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Newsletter del 28 Maggio 2015

Professionisti, compensi deducibili in tre mosse

I compensi versati dai professionisti a soggetti terzi - come il coniuge o altri autonomi in possesso di partita Iva - possono finire nel mirino del fisco, se vengono dedotti con troppa leggerezza.

Il criterio generale è quello - noto - secondo cui deve trattarsi di oneri inerenti, cioè sostenuti nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo. Nel caso del coniuge, però, l’agenzia delle Entrate potrebbe - ad esempio - sostenere e dimostrare che nessuna prestazione è stata eseguita. Inoltre potrebbe ipotizzare che la fatturazione da un coniuge a un altro sia stata effettuata con il solo intento di ridurre il peso della tassazione (nel caso che in cui uno dei due sia soggetto all’applicazione di un’aliquota marginale inferiore, rispetto al titolare dello studio).

La prova della mancanza di inerenza sarà esclusivamente a carico dell’Agenzia che dovrà effettuare una valutazione caso per caso del rapporto instaurato e delle modalità di svolgimento della prestazione. Sarà, quindi, opportuno che i professionisti adottino degli accorgimenti in modo da essere nelle condizioni di contrastare le contestazioni da parte del fisco.

Ad esempio, un prima valutazione (ma non l’unica) riguarderà le modalità di pagamento della prestazioni professionali. Eventuali pagamenti in contanti potrebbero rappresentare un elemento di debolezza e, in presenza di altri presupposti, il fisco potrebbe avere partita vinta nel dimostrare che la prestazione non è stata neppure eseguita. È prudente, dunque, effettuare i pagamenti con strumenti tracciabili (assegno bancario, bonifico, e così via), anche considerando le disposizioni che vietano il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 1.000 euro (articolo 49, Dlgs 231/2007).

Un altro elemento essenziale è rappresentato dalla descrizione della prestazione nella fattura. Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera g) del Dpr 633/1972, dal documento devono risultare «natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto della prestazione». Un’indicazione puntuale delle prestazioni rese, oltre a essere obbligatoria, è finalizzata a dimostrare preventivamente alle Entrate che il costo è stato effettivamente sostenuto e che l’attività svolta è riconducibile all’attività di lavoro autonomo svolta dal titolare.

Inoltre è opportuno conservare “traccia” dei lavori svolti, in modo da essere in grado di dimostrare che l’attività svolta è coerente rispetto alla descrizione delle prestazioni evidenziate nella fattura. In altre parole, ci sono alcuni elementi che pongono il professionista al riparo da eventuali contestazioni circa l’inerenza, o comunque le rendono molto più difficili:

pagamenti con strumenti tracciabili;

analiticità nella descrizione delle prestazioni in fattura;

conservazione della documentazione attinente al lavoro svolto.

A tal proposito potrebbe essere utile anche, all’inizio del rapporto, formalizzare le attività svolte con una regolare lettera di incarico (anche se a volte, soprattutto per le prestazioni rese tra coniugi o tra soggetti che collaborano assiduamente, può sembrare una formalità «eccessiva»).

Si dovrà poi prestare attenzione nell’indicare i costi nel modello Unico nel quadro RE. Gli oneri devono essere correttamente indicati nel rigo RE12 «Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale o artistica». Tramite l’utilizzo di questa espressione le istruzioni non intendono fare riferimento all’inerenza (quindi alla deducibilità) della spesa. Infatti, si considerano “afferenti” i compensi corrisposti a terzi per prestazioni riconducibili nel novero delle attività che caratterizzano l’esercizio dell’attività professionale. Ad esempio, se un avvocato si avvale delle prestazioni rese da un altro avvocato in considerazione dell’elevato numero di cause che gli è stato affidato, i compensi corrisposti si considerano afferenti in quanto l’attività resa da un professionista in favore dell’altro è riconducibile nelle prestazioni tipiche che qualificano l’attività.

Viceversa se la spesa fosse indicata nel rigo RE19 «Altre spese documentate», l’errore potrebbe attirare l’attenzione del fisco. Infatti, questo rigo generico viene spesso utilizzato per “gonfiare” i costi. Solitamente il fisco controlla quando l’importo assume un valore percentualmente elevato (rispetto alla totalità dei costi). Se il costo è effettivo il controllo risulta negativo e l’attività di verifica si chiude con un nulla di fatto, ma la corretta esposizione nella dichiarazione è importante al fine di evitare contestazioni non fondate. Invece, nell’apposito rigo RE19 devono essere indicate le altre spese professionali inerenti, ma non afferenti l’attività tipica del lavoratore autonomo. Ad esempio, qui vanno indicati il costo del consulente del lavoro per le buste paga dei dipendenti e quello del commercialista per la tenuta della contabilità dello studio legale.

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