STAMPAINVIARIDUCI TESTOINGRANDISCI TESTO
Newsletter del 28 Maggio 2015

Contratto di reimpiego per gli studi professionali

Contratto di reimpiego, lavoro a chiamata, congedo parentale fruibile a ore. Sono questi alcuni aspetti innovativi del nuovo contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli studi professionali, siglato il 17 aprile scorso, che avrà validità dal 1° aprile 2015 al 31 marzo 2018.

Il testo, di 142 articoli, è innovativo sia rispetto al precedente contratto, sia nel panorama generale della contrattualistica, in rapporto ai recenti rinnovi avvenuti in altri comparti. Ma vediamo, nel dettaglio, quali sono i nuovi strumenti a disposizione degli studi professionali che assumono, e qual è la loro declinazione pratica.

Gli strumenti per il reimpiego

In tema di mercato del lavoro, l’istituto di maggiore novità è il contratto di reimpiego, disciplinato dall’articolo 55 del nuovo Ccnl: si tratta di una particolare fattispecie contrattuale che segue la linea tracciata dal Jobs act, in materia di tutele crescenti. La finalità è quella – per il periodo di vigenza del Ccnl - di incentivare l’occupazione stabile, con un occhio di riguardo ai soggetti “deboli” e garantendo al datore di lavoro la possibilità di retribuire i lavoratori con un salario di ingresso pari alla retribuzione fino a due livelli immediatamente inferiori rispetto a quello di inquadramento (per i primi 18 mesi dalla data di assunzione) e di un livello per i successivi 12 mesi.

A una prima lettura, la disposizione potrebbe sembrare simile ad altre già adottate in altri settori (ad esempio, nel commercio, con il contratto di sostegno all’occupazione) ma nel Ccnl degli studi sono diversi sia i destinatari a cui si rivolge l’istituto, sia la sua natura. Infatti, il contratto di reimpiego può essere stipulato esclusivamente nella declinazione a tempo indeterminato, nei confronti dei soggetti individuati dall’articolo 55: lavoratori over 50; inoccupati o disoccupati di lunga durata, in base all’articolo 1, lettere d) ed e), del Dlgs 297/2002.

Per disoccupati di lunga durata si intendono coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani. Per inoccupati di lunga durata, si intendono invece coloro che, senza aver precedentemente svolto un’attività lavorativa, siano alla ricerca di un’occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani.

Il datore di lavoro che voglia attivare questo contratto dovrà farsi rilasciare dal lavoratore l’idonea documentazione che certifica lo stato di disoccupazione.

L’istituto del reimpiego – per evitare cannibalizzazioni fra contratti - è precluso nei confronti dei soggetti che rientrano nel campo di applicazione dell’apprendistato. Inoltre, per espressa previsione, non è applicabile ai lavoratori inquadrati al 5° livello.

Trattandosi di un contratto a tempo indeterminato, se ci sono i requisiti, il datore potrà godere anche dell’esonero contributivo previsto dalla legge 190/2014.

Gli apprendisti

È stata rivista, per gli studi professionali, la percentuale di conferma dei lavoratori in apprendistato professionalizzante: per poter assumere nuovi apprendisti con questa formula, il datore deve aver mantenuto in servizio almeno il 20% - per le strutture sotto 50 dipendenti - e il 50% - per quelle sopra 50 dipendenti - dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia arrivato a scadenza nei 18 mesi precedenti.

Il Ccnl precisa che l’obbligo di stabilizzazione non trova applicazione quando, nei 18 mesi precedenti l’assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto o qualora il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze un numero di lavoratori dipendenti non superiore a tre.

La gestione dei permessi

Infine, nel nuovo contratto nazionale degli studi professionali è stato rimodulato il monte ore di permessi annuali conseguenti alla riduzione orario (articolo 75) normalmente pari a 40 o a 66 ore annue, a seconda che l’orario settimanale sia distribuito su 5 ovvero su 6 giorni.

Per la vigenza contrattuale (fino a marzo 2018) ai nuovi assunti questi permessi saranno assegnati nella misura del 50% a partire dal 12° mese successivo all’assunzione e nella misura del 75% a partire dal 24° mese dalla data di assunzione, fino al 36° mese; nella misura del 100% per i mesi successivi.

Con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di reimpiego, i periodi citati saranno abbattuti del 50%: quindi, i permessi saranno maturati nella misura del 50% a partire dal sesto mese successivo all’assunzione e nella misura del 75% a partire dal dodicesimo mese dalla data di assunzione fino al diciottesimo mese; nella misura del 100% per i mesi successivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 
 Semplifica la gestione delle spese di business
Richiedi le Carte Supplementari per i tuoi collaboratori. Potrai snellire la gestione amministrativa, grazie a un unico strumento di pagamento per tutte le spese professionali e, in più, evitare scomodi anticipi di contante.

Scopri di più

 American Express Viaggi
Il sito viaggi di American Express ti offre tante opportunità di viaggio, hotel, noleggi auto e voli anche multi destinazione con le più importanti compagnie aeree.

Scopri di più

 Con American Express l'amicizia premia!
Invita i tuoi colleghi e amici a richiedere Carta American Express: per ognuno di loro che diventerà Titolare, riceverai fino a 25.000 punti Membership Rewards®.
Più ne presenti, più ti potrai premiare.

Scopri di più