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Newsletter del 28 Maggio 2015

Debutta il lavoro a chiamata per i picchi di attività

Debutta negli studi professionali la possibilità del lavoro a chiamata. Il rinnovo del Ccnl del settore si occupa anche dei contratti «flessibili» e spicca appunto, per la prima volta, l’applicazione del job on call.

Il contratto nazionale richiama le disposizioni generali del decreto legislativo 276/2003. L’articolo 57 dispone inoltre che il lavoro a chiamata possa essere stipulato per i periodi caratterizzati da una particolare intensità lavorativa, citando alcune casistiche tipiche del comparto degli studi professionali. Si tratta delle dichiarazioni annuali nell’area professionale economica, amministrativa e nelle altre attività professionali; dell’archiviazione documentale, per tutte le aree professionali; dell’informatizzazione del sistema o di documenti, per tutte le aree professionali.

L’ampia formulazione contenuta nel testo consentirà di ricorre al contratto intermittente in tutte le situazioni correlate a punte di attività: la dimostrazione della sussistenza delle causali è a carico del datore, che dovrà, peraltro, esplicitarle nel contratto di lavoro.

L’uso del contratto a chiamata è stato già disciplinato tenendo conto di quella che potrà essere l’evoluzione dell’istituto, nel momento in cui sarà in vigore il decreto legislativo di riordino dei contratti (attuativo del Jobs act), attualmente all’esame del Parlamento.

Per quanto riguarda l’indennità di disponibilità, il Ccnl la prevede con riferimento ai lavoratori che garantiscono, appunto, la disponibilità al datore di lavoro in attesa della loro utilizzazione e non è legata a una prestazione lavorativa: il valore minimo è stabilito nella misura del 30% della paga, prendendo come base di calcolo la normale retribuzione comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive.

Anche la regolamentazione del contratto a tempo determinato ha una disciplina articolata, che raccoglie l’impostazione introdotta dal Dl 34/2014, con limiti quantitativi differenziati. Per il numero di contratti a termine attivabili, il Ccnl prevede fasce numeriche rapportate al numero dei dipendenti a tempo indeterminato: le strutture che occupano fino a cinque dipendenti a tempo indeterminato possono assumere fino a tre lavoratori a termine; quelle che occupano da sei a 15 dipendenti non possono eccedere il 50 % (arrotondato al numero intero superiore) del numero dei lavoratori a tempo indeterminato; le strutture che occupano un numero di dipendenti superiore a 15 non possono eccedere il tetto del 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato.

È di particolare interesse il parametro di riferimento per conteggiare i lavoratori a tempo indeterminato: mentre la regola standard fissata dal decreto legge 34/2014 indica la base di computo nei contratti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno in cui si effettua l’assunzione a termine, il Ccnl degli studi professionali utilizza la specifica delega assegnata in materia dall’articolo 10, comma 7, del Dlgs 368/2001 per una diversa disciplina.

L’articolo 53 del Ccnl stabilisce infatti che il numero dei lavoratori a tempo indeterminato da utilizzare come base di calcolo per stabilire il limite di ricorso al lavoro a termine, è quello esistente al momento dell’assunzione dei lavoratori a termine.

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