Tutti i contribuenti dal 1° gennaio 2017, che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizio al minuto, secondo l’articolo 22 del Dpr 633/72, possono, previa opzione, memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri all’agenzia delle Entrate. È stato in questo modo esteso a tutti i contribuenti ciò che prima era previsto per la grande distribuzione e per i gruppi di impresa a prescindere quindi dalle dimensioni dei locali in cui è esercitata l’attività e dall’appartenenza ad un gruppo societario.
Invio alle Entrate dei corrispettivi
Analogamente a quanto disposto per la trasmissione delle fatture, emesse e ricevute, al fisco l’opzione ha effetto per cinque anni, decorrenti dall’inizio dell’anno solare in cui essa è esercitata, e se non revocata, si rinnova automaticamente per altri cinque anni. L’esercizio dell’opzione fa venire meno l’obbligo di emissione dello scontrino fiscale. Continua invece a dover essere emessa la fattura su richiesta del cliente. La trasmissione telematica dei corrispettivi diviene, al contrario, obbligatoria, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2017, per chi cede beni tramite distributori automatici.
La memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituisce inoltre gli obblighi di registrazione dei corrispettivi di cui all’articolo 24, comma 1 del Dpr 633/72. La relazione illustrativa al decreto chiarisce come memorizzazione elettronica e trasmissione telematica permettono di assolvere alla certificazione fiscale dei corrispettivi in maniera più moderna e semplificata, utilizzando apparecchi dotati di tecnologia in grado di garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati compresi quelli che consentono pagamenti con carte di debito e di credito. Anche le apparecchiature Pos potrebbero quindi essere implementate così da garantire memorizzazione, certificazione, pagamento e trasmissione dei dati dei corrispettivi.
Le modalità di opzione
La definizione delle modalità di opzione, delle informazioni da trasmettere, delle modalità tecniche e dei termini per la trasmissione telematica, così come di ogni altra disposizione necessaria attuativa, saranno individuate da un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate.
Come anticipato, rimane fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. A tale proposito, con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto, con il ministro dello Sviluppo economico, saranno individuate tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni realizzate in assenza della certificazione.
In caso di mancata memorizzazione o trasmissione, mediante registratore di cassa o altra tecnologia dei corrispettivi incassati da parte dei contribuenti che hanno esercitato l’opzione e dei soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici, saranno applicate le sanzioni di cui agli articoli 6, comma 3 e 12, comma 2, del Dlgs 471 del 1997.
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