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Newsletter del 29 Luglio 2015

Cartella nulla se mancano le ragioni della pretesa

È nulla la cartella di pagamento emessa nei confronti del soggetto coobbligato, qualora l’atto non motivi le ragioni della pretesa e qualora l’ufficio non produca, in sede processuale, neppure il relativo avviso di accertamento, di fatto impedendo al giudice di verificare la congruità dell’iscrizione a ruolo. È quanto emerge dalla sentenza 1676/44/2015 (presidente Proietto, relatore Caruso) depositata il 21 aprile 2015, con la quale la Ctr Lombardia ha respinto l’appello dell’ufficio, confermando la pronuncia di primo grado.

Una società di capitali - di seguito Alfa Srl - si era vista notificare una cartella di pagamento in qualità di responsabile in solido. L’atto conteneva l’iscrizione a ruolo di somme richieste a seguito della decisione della Ctp di Savona su un avviso di accertamento emesso in capo a un altra società (qui chiamata Beta Srl).

Alfa, con atto registrato nel 2008, aveva acquistato due rami d’azienda di Beta, nei confronti della quale erano già pendenti numerosi carichi fiscali insoluti.

L’ufficio, rilevata la cancellazione di Beta dal registro delle imprese nel febbraio 2009, e ritenendo che con l’acquisto in oggetto parte acquirente Alfa fosse subentrata nei rapporti di credito e di debito della cedente, procedeva con l’iscrizione a ruolo nei confronti della stessa, ritenendola coobbligata per i debiti della cedente (articolo 14 del Dlgs 472/97).

Il concessionario della riscossione provvedeva, pertanto, a notificare ad Alfa le cartelle di pagamento (tra cui quella in oggetto) relative ai debiti fiscali della cedente Beta, derivanti da accertamenti emessi nel corso del 2007 e confermati in primo grado.

La società impugnava la cartella di pagamento, eccependo:

la carenza di motivazione relativamente alla responsabilità solidale;

la mancata applicazione del beneficio della preventiva escussione;

l’assenza dell’atto o del provvedimento presupposto, legittimante la pretesa impositiva.

La Ctp di Milano accoglieva il ricorso della società, ritenendo non motivato l’atto impugnato e rilevando la carenza dei requisiti per la sussistenza della responsabilità del cessionario per i debiti del cedente.

L’ufficio proponeva appello, lamentando l’erroneità e l’infondatezza delle motivazioni addotte dal giudice di primo grado. L’appello veniva, tuttavia, respinto dalla Ctr Lombardia. Più precisamente, il collegio regionale ha sottolineato la mancata motivazione della pretesa affermativa della responsabilità in solido (la qualifica di “coobbligato” non è stata in alcun modo dimostrata o motivata dall’Agenzia).

Non risultava, infatti, che all’appellata fossero stati notificati ulteriori atti oltre la cartella, quali l’avviso di accertamento prodromico o la copia della relativa sentenza che ne aveva confermato la legittimità. Questi atti non erano neppure stati prodotti in sede processuale. Inoltre, il collegio ha rilevato come nessuna prova fosse stata fornita dall’ufficio circa l’escussione del debitore principale, tenuto conto che dalla documentazione in atti emergeva come la cartella in oggetto fosse stata notificata prima della cancellazione della società dal registro delle imprese.

Pertanto i giudici d’appello hanno confermato la pronuncia di primo grado, ribadendo la nullità della cartella di pagamento.

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