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Newsletter del 29 Luglio 2015

L’intermediario non risponde dell’errore del sostituto

È esclusa la responsabilità del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sul modello 730 nel caso in cui il controllo formale faccia emergere un errore commesso dal sostituto d’imposta. Infatti, l'intermediario «nel verificare la documentazione esibita dal contribuente non entra nel merito di quanto dichiarato dal sostituto d'imposta con la certificazione unica». Si tratta di una delle risposte fornite dall'Agenzia nel corso del “Forum 730 online” organizzatoda «Il Sole-24 Ore».

Il tema è quello della corretta distinzione tra responsabilità del contribuente e dell'intermediario, dopo che l'articolo 6, comma 1 del Dlgs 175/2014 ha trasferito in capo a quest'ultimo, in caso di esito negativo del controllo formale di cui all'articolo 36-ter del Dpr 600/73, l'obbligo di versare un importo pari alla somma tra imposta, sanzioni e interessi relativi all'errore rilevato.

Per capire su chi ricade la responsabilità in caso di errore, occorre comprendere esattamente a quali controlli è chiamato l'intermediario (si veda «Il Sole-24 Ore» del 15 aprile). Nel caso sottoposto all'agenzia delle Entrate, il sostituto d'imposta aveva erroneamente attestato, tramite la certificazione unica, che i contributi versati ad un fondo complementare, non erano stati dedotti (punto 143 CU 2015), mentre invece l'esclusione dal reddito imponibile era avvenuta (l'importo avrebbe dovuto essere, quindi, riportato al punto 142 della certificazione). Di conseguenza, tramite il modello 730 la deduzione era avvenuta due volte, portando il contribuente a fruire di un vantaggio indebito. L'Agenzia, correttamente, esclude ogni responsabilità dell'intermediario (Caf o professionista che sia). Come confermato dalle circolari 14/E/2013 e 7/E/2015, le verifiche a cui è tenuto il professionista che rilascia il visto di conformità riguardano: a) le ritenute, anche a titolo di addizionali, risultanti dalle certificazioni esibite dal contribuente; b) gli acconti versati o trattenuti; c) le deduzioni, le detrazioni e i crediti d'imposta (quanto a conformità ai limiti di legge e corrispondenza con la documentazione esibita); d) il riporto dell'eccedenza di credito dalla precedente dichiarazione.

Del resto, l'intermediario non ha generalmente neppure modo di entrare concretamente nel merito di queste indicazioni del sostituto d'imposta. Ne consegue che gli Uffici dovranno rivolgere la contestazione direttamente al contribuente (e non all'intermediario), aspetto abbastanza delicato in quanto manca ogni esperienza per questo “sdoppiamento” di responsabilità nell'ambito del controllo formale della dichiarazione. Il contribuente, poi, come precisato dalle Entrate, potrà rivalersi, in sede civilistica, sul sostituto d'imposta, per l'importo delle sanzioni che è costretto a pagare per un errore di tale soggetto. Inoltre, al sostituto risulta applicabile la sanzione di 100 euro introdotta dall'articolo 2, comma 1 del decreto Semplificazioni.

In proposito, visto l'alto numero di certificazioni errate, omesse o tardive riscontrate in questi mesi, è auspicabile che la disciplina sanzionatoria venga rivista, in via transitoria tenendo presente il carattere sperimentale delle novità ed il forte impatto sull'operatività dei sostituti d'imposta, a regime consentendo il ravvedimento operoso, inspiegabilmente considerato inapplicabile a questa fattispecie (circolare 6/E/2015).

Va rilevato che, nel caso in cui il contribuente avesse optato per trasmettere personalmente la dichiarazione precompilata, accettata senza modifiche (caso raro nel 2015), sarebbe scattata la limitazione dei controlli sui dati “forniti da soggetti terzi” (articolo 5, Dlgs 175/2014) che, per quest'anno, riguarda i contributi versati alle forme di previdenza complementari solo se indicati dal sostituto d'imposta nella certificazione unica trasmessa (circolare 11/E/2015).

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