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Newsletter del 21 Settembre 2015

Voucher solo online per gli imprenditori

I committenti imprenditori e i professionisti possono continuare ad acquistare i voucher presso i tabaccai che aderiscono alla convenzione Inps-Fit e tramite servizio internet banking di Intesa Sanpaolo. Lo chiarisce l’Inps con la circolare 149 di ieri, illustrando le novità introdotte dal decreto legislativo 81/2015 in materia di lavoro accessorio fra cui, appunto, l’obbligo, per gli operatori economici, di acquistare i voucher esclusivamente con modalità telematiche.

Non è più possibile, pertanto, acquistare i “buoni-lavoro” con carnet su carta direttamente dall’Inps o presso gli uffici postali, modalità che rimangono invece in essere per i committenti non imprenditori o professionisti. Rientrano nel circuito telematico anche le banche popolari abilitate.

Presso l’Inps l’acquisto avviene esclusivamente per via telematica e richiede la preventiva registrazione del committente e l’accreditamento del lavoratore, tramite gli sportelli dell’istituto, il sito internet o il contact-center. Per il committente è prevista anche la registrazione tramite le associazioni di categoria dei datori di lavoro, ma sembra perlomeno strano che nell’elenco non siano inclusi i professionisti indicati dalla legge 12/1079 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati) deputati alla gestione dei rapporti di lavoro. Peraltro, di tali professionisti la procedura, illustrata nell’allegato alla circolare, si ricorda per le operazioni di pagamento online dei buoni.

Fra le novità introdotte dal Dlgs 81/2015 rileva l’innalzamento da 5.000 a 7.000 euro netti (9.333 euro lordi) del limite economico che deve essere osservato dal lavoratore nel corso dell’anno civile, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre. Rimane invece invariato il limite di 2.000 euro per le prestazioni rese nei confronti del singolo committente, quando questi è un imprenditore o un professionista. A questo proposito l’Inps conferma per il 2015 il valore aggiornato a 2.020 euro ( 2.693 euro lordi) derivanti dalla rivalutazione operata in base alle disposizioni previgenti.

Viene anche confermata a regime la possibilità, per i percettori di misure a sostegno del reddito, di effettuare prestazioni a favore di qualsivoglia committente entro il limite di 3.000 euro (4.000 euro lordi) senza alcun pregiudizio per l’indennità o l’integrazione percepita.

L’Inps conferma, infine, che il nuovo obbligo di comunicazione per ora non è in vigore. Si tratta della comunicazione, da effettuarsi prima dell’inizio della prestazione, dei dati anagrafici e del codice fiscale del lavoratore nonché del luogo dell’attività lavorativa, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. Le informazioni, con modalità telematiche – fra cui posta elettronica e sms - vanno inviate alla direzione territoriale del lavoro competente.

Come già comunicato dal ministero del Lavoro, con nota 3337 del 25 giugno, in attesa che siano attivate le relative procedure telematiche, la comunicazione continua a essere effettuata all’Inps secondo le attuali procedure. Sono altresì fatte salve tutte le operazioni per l’acquisto dei buoni , anche cartacei, effettuati dai committenti fino alla data di pubblicazione della circolare 149 e quindi fino al 12 agosto 2015.

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