Milano
Sono 18 le aree di specializzazione previste per gli avvocati. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha firmato ieri il regolamento con il quale viene disciplinato il conseguimento e la conservazione del titolo di specialista, dando così esecuzione (a questo punto manca solo la pubblicazione in «Gazzetta» del testo) a una delle principali novità introdotte della riforma dell’ordinamento forense. Il regolamento, 16 articoli in tutto, prevede che il titolo può essere conseguito in non più di due settori. Tra questi, il diritto penale, quello amministrativo, internazionale, fallimentare, commerciale, bancario, tributario.
L’avvocato interessato al conseguimento del titolo deve presentare domanda all’Ordine di appartenenza. La richiesta può essere avanzata dal legale che negli ultimi 5 anni ha frequentato con esito positivo i corsi di specializzazione, non ha riportato nei 3 anni precedenti una sanzione disciplinare definitiva, non ha subito nei 2 anni precedenti la revoca del titolo. I percorsi formativi sono predisposti in ambito universitario, con programmi definiti da una commissione istituita al ministero della Giustizia; tocca al Consiglio nazionale forense la firma di convenzioni con le università finalizzate alla formazione specialistica.
Convenzioni che possono essere stipulate anche con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative (è il caso, ovvio, dell’Unione delle camere penali). I corsi dovranno avere durata almeno biennale una didattica non inferiore a 200 ore; previsto anche un obbligo di frequenza per almeno l’80% della durata.
Il titolo può poi essere utilizzato anche dall’avvocato che ha un’anzianità di iscrizione all’Albo di almeno 8 anni e che ha esercitato negli ultimi 5 anni «in modo assiduo, prevalente e continuativo, attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione». Criterio forse un po’ generico, ma che il regolamento si premura di circostanziare, puntualizzando che nei 5 anni precedenti il legale deve avere ricevuto almeno 15 incarichi professionali annui rilevanti in quella materia.
La disciplina della fase transitoria prevede il conferimento del titolo, ma dopo il superamento di una prova orale e di una scritta, anche a favore di chi ha ottenuto nel periodo 2011-2015 un attestato di frequenza di un corso almeno biennale di alta formazione specialistica.
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