Il giudice che rileva il mancato esperimento della negoziazione assistita nei casi in cui è prevista quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale ne dispone lo svolgimento anche quando il convenuto è contumace.
Il Tribunale di Verona (estensore Vaccari) con l’ordinanza del 2 ottobre 2015 ha ritenuto infatti che la negoziazione dovesse essere avviata in quanto anche il convenuto contumace potrebbe «considerare la convenienza di una conciliazione stragiudiziale a fronte della prospettiva di rimanere esposto all’alea e alle conseguenze del giudizio».
Nella controversia sottoposta all’esame del giudice scaligero un avvocato agisce quale procuratore di se stesso con azione ordinaria al fine di recuperare la parcella professionale per la difesa di un cliente in un processo penale che lo aveva visto imputato nella sua qualità di amministratore di fatto di una società di capitali.
A tal fine occorre ricordare che la negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità dell’azione giudiziale per chi intende proporre nel processo una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50mila euro. Tale norma non si applica:
alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori;
nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;
quando la parte può stare in giudizio personalmente.
Ciò posto l’ordinanza dopo aver rilevato che l’importo richiesto - pur considerati gli eventuali interessi di mora - rientra nel limite di 50ntamila euro previsto per l’obbligo di negoziazione assistita, analizza la possibile qualità di consumatore del convenuto giungendo ad escluderla. A tale conclusione perviene ritenendo - sulla scorta di un consolidato orientamento di legittimità - che la prestazione professionale richiesta all’avvocato sia stata strettamente attinente alla sua attività imprenditoriale.
Infine, il tribunale affronta la questione relativa alla riconducibilità della lite alla categoria di quelle per le quali la parte può stare in giudizio personalmente che, come si è detto, costituisce altra ipotesi di esclusione dell’obbligatorietà.
Anche in questo caso si giunge a una soluzione negativa poiché la norma in questione deve intendersi limitata alle cause davanti al giudice di pace che non eccedono il valore di 1.100 euro (articolo 82, comma 1, Codice di procedura civile) e quelle di cui al rito speciale sommario previsto per il pagamento delle parcelle degli avvocati (articolo14 del Dlgs 150/2011). E invero nel caso esaminato dal Tribunale di Verona l’avvocato aveva invece proposto azione ordinaria di cognizione senza il ministero di altro difensore (articolo 86 del Codice di procedura civile): «In tale ipotesi infatti l’avvocato è contemporaneamente parte e difensore, a differenza della parte che sta in giudizio personalmente».
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