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Newsletter del 22 Dicembre 2015

Pagamenti solo telematici se c’è una compensazione

Il pagamento tramite F24 del secondo acconto delle imposte per il 2015, non potrà essere effettuato in maniera cartacea presso gli sportelli bancari, postali o di Equitalia, se il modello presenta una compensazione di crediti o se il relativo saldo è superiore a 1.000 euro. In questi casi, infatti, è obbligatorio il pagamento telematico, tramite i servizi di home o remote banking delle banche o delle poste ovvero quelli dell'agenzia delle Entrate. Il pagamento telematico obbligatorio, in vigore per tutte le persone fisiche dal 1° ottobre 2014, comporta anche l’impossibilità di pagare le imposte in contante, con assegni, con vaglia, con bancomat o con postamat, a differenza di quanto accadeva prima. Queste regole non verranno modificate dal previsto aumento del limite per l’utilizzo del contante da 999,99 euro a 2.999,99 euro, in discussione nella legge di Stabilità 2016.

Solo online sopra i 1.000 euro o con compensazione. Dal 1° ottobre 2014, i contribuenti che vogliono pagare le imposte, i contributi previdenziali e i premi assicurativi (Inail), non possono più recarsi fisicamente in banca o in posta (o uno sportello di Equitalia) per effettuare il pagamento di modelli F24 superiori a 1.000 euro ovvero di quelli che riportano crediti in compensazione, perché in questi casi è possibile effettuare il pagamento solo in via telematica, cioè inviando tramite internet il modello F24, con i servizi telematici delle Entrate (F24 web, F24 on-line, F24 cumulativo o F24 addebito unico), delle banche o delle poste (articolo 11, comma 2, 24 aprile 2014, n. 66, decreto bonus Irpef 2014). Va ricordato che già dal primo gennaio 2007, i titolari di partita Iva devono usare obbligatoriamente il modello F24 telematico per tutti i pagamenti (articolo 37, commi 49 e 49-bis, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223).

Stop a contante, assegni, vaglia, bancomat o postamat. Pagando questi F24 solo in via telematica, previo addebito nel proprio conto corrente, quindi, non si possono più effettuare pagamenti in contanti, con assegni bancari o circolari (in banca, in posta o presso Equitalia), con vaglia cambiari (Equitalia), con carta Pagobancomat (in banca o presso Equitalia) ovvero con assegni postali, vaglia postali o carta Postamat (in posta). Il pagamento con un F24 cartaceo presso gli sportelli può ancora essere effettuato, presso le banche, le poste o uno sportello di Equitalia, solo da chi non è titolare di partita Iva e deve pagare, senza alcuna compensazione, un modello unificato con un saldo pari o inferiore a 1.000 euro.

I contanti vanno prima versati. Questo limite di 1.000 euro, che consente il pagamento del modello F24 cartaceo agli sportelli, non verrà variato dalle modifiche alla normativa antiriciclaggio, previste dall'articolo 1, comma 512, Legge di Stabilità 2016, approvato dal Senato e in discussione ora alla Camera, le quali prevedono di innalzare dal 2016 il limite dell'uso del contante da 999,99 euro a 2.999,99 euro, per i trasferimenti di denaro effettuati a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi (articolo 49, comma 1, decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

Quindi, anche il prossimo anno continuerà ad essere vietato il pagamento dell'F24 cartaceo (quindi, anche in contanti, con assegno o bancomat), per importi superiori a 1.000 euro, a differenza di quanto accadeva prima di ottobre 2014. L'unico metodo possibile per utilizzare i contanti (o i fondi presso una banca collegata all'assegno o al bancomat) sarà quello di procedere al versamento di questo denaro, anche oltre i 999,99 euro, nel conto corrente collegato ai propri servizi home-banking e, solo quando vi sarà la disponibilità in conto dei fondi, si potrà inviare e addebitare digitalmente il modello di pagamento.

Ciò è possibile, in quanto le operazioni di versamento (e/o di prelievo) di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione della normativa sull'antiriciclaggio (circolari Mef 4 novembre 2011, 989136 e Ispettorato generale di finanza 16 gennaio 2012, 2/Rgs). Inoltre, non si applica la normativa antiriciclaggio dell'articolo 49, comma 1, Dlgs 231/2007 ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste italiane Spa (articolo 49, comma 15, Dlgs 231/2007).

Più F24 cartacei pari o inferiori a 1.000 euro. Il limite dei 1.000 euro è riferito al saldo finale del singolo F24 e non alla somma di tutti gli F24 da versare nell'anno ovvero alla singola imposta da versare nel singolo F24. Per ridurre il saldo a debito dell'F24 sotto i 1.001 euro e per continuare a pagare allo sportello (se non vi sono compensazioni), quindi, anche in contanti, con assegno o bancomat, nulla vieta di dividere l'F24 da pagare, nella stessa scadenza, in più modelli con saldo finale pari o inferiore a 1.000 euro.

Lo spezzettamento del modello F24 può avvenire, sia agendo su codici tributo diversi, sia dividendo l'importo di un unico codice tributo su più modelli. Per il pagamento dell'Imu e della Tasi, invece, si possono utilizzare gli appositi bollettini postali (per l'Imu approvati con il decreto 23 novembre 2012 e per la Tasi approvati con il decreto 23 maggio 2014).

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