Cadono i confini per infermieri, farmacisti, fisioterapisti, guide alpine e agenti immobiliari. A queste professioni spetterà, infatti, il compito di verificare sul campo cosa comporta avere la tessera professionale europea che entra in vigore dal 18 gennaio.
L’idea che sta alla base dell’European professional card (Epc ) è quella di semplificare l’esercizio della professione all’interno della Ue.
La tessera professionale europea è stata il piatto forte della direttiva 2013/55/Ue che modifica la 2005/36 sul riconoscimento delle qualifiche professionali e il regolamento n. 1024/2012 sulla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno.
La tessera funziona come un patentino e deve essere richiesta dall’interessato che intende esercitare la stessa professione in un altro Stato membro.
L’iter procedurale è spostato nello Stato di origine con vantaggi in termini di tagli di costi e di rapidità nell’emissione.
Le regole sono comuni in tutti gli Stati membri, grazie al regolamento di esecuzione 2015/983 sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea e sull’applicazione del meccanismo di allerta ai sensi della direttiva 2005/36/CE adottato il 24 giugno 2015 dalla Commissione Ue. È lo stesso regolamento a individuare i documenti che le autorità nazionali possono richiedere per il rilascio della tessera.
Centrale, nel sistema delle tessere professionali, il meccanismo di informazione dei punti di contatto istituito con regolamento n. 1024/2012. Entro il 18 gennaio gli Stati membri dovranno inserire nel sistema di Informazione del mercato interno (Imi) almeno un’autorità competente per ciascuna delle professioni.
Lo Stato di origine può imporre il pagamento di diritti per il trattamento delle domande di tessera professionale europea fissando un termine ragionevole per il pagamento.
La prima volta che si richiede la tessera è necessario creare un proprio account e presentare la domanda corredata della scansione elettronica dei documenti richiesti; in questo modo viene aperto un fascicolo che resterà valido, ciò significa che per richieste successive - l’Epc viene rilasciata per ogni singolo Paese - non sarà necessario rifare ex novo l’intera procedura.
È possibile chiedere una tessera temporanea, che avrà una validità di 18 mesi, oppure una tessera definitiva in caso di trasferimento in uno Stato estero.
Una volta completata la procedura di registrazione, le autorità competenti hanno una settimana di tempo per comunicare eventuali mancanze e tre settimane per completare l'intero controllo del dossier; il tempo sale fino a un massimo di tre mesi per chi intende trasferirsi in pianta stabile nel Paese estero.
Superati questi termini l’Epc viene comunque concessa a meno che non siano emerse cause ostative.
Potrebbero essere richieste delle “misure compensative” se le autorità dello Stato membro ospitante dovessero constatare che l’istruzione e l'esperienza professionale possedute non corrispondono ai livelli previsti nel paese, in questo caso si dovrà scegliere tra una prova attitudinale e un tirocinio di adattamento che può durare fino a tre anni.
L’eventuale rigetto della domanda deve essere motivato e contro questo atto è possibile presentare ricorso.
Il Regolamento prevede che i terzi esclusi dal circuito Imi ma interessati a verificare l’effettivo possesso dell’Epc possano farlo attraverso un sito ad hoc.
È possibile che il Paese in cui si intende svolgere la professione, dopo aver rilasciato l’Epc ma prima di consentire al professionista di esercitare la propria attività, richieda una verifica sulla conoscenza della lingua o l’iscrizione a un organismo professionale.
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