Possibilità di utilizzo dei finanziamenti e delle agevolazioni previste dal Fondo sociale europeo e dal Fondo europeo di sviluppo regionale se gli studi professionali hanno, nei fatti, un’organizzazione d’impresa: è il principio affermato dalla sentenza del Consiglio di Stato 27 gennaio 2016 n. 258. Prima della legge di Stabilità 2016 (208/2015, articolo 1, comma 821), i giudici amministrativi individuano gli elementi in base ai quali i professionisti possono essere avvicinati strutturalmente alle piccole imprese: il caso esaminato riguarda uno studio legale che, in Liguria, aveva chiesto di fruire dei contributi previsti da un bando regionale in relazione ad un regolamento comunitario (70 del 2001). Il bando per l'erogazione dei contributi escludeva espressamente i professionisti e per tale motivo era stato impugnato, sostenendo l'integrazione strutturale tra lavoratori intellettuali e piccole imprese. Il giudice amministrativo condivide tale tesi in generale, secondo cui uno studio d'avvocato può presentare in concreto un'organizzazione imprenditoriale allorché vi sia un'attività organizzata in forma di impresa, con «una distinta e assorbente attività che si differenzi da quella professionale per il diverso ruolo che riveste il sostrato organizzativo e per il differente apporto del professionista, non più circoscritto alle prestazioni d'opera intellettuale, ma involgente una prevalente azione di organizzazione» (Cassazione, sezione lavoro, 16092/2013). Vi è quindi impresa quando il professionista coordina e controlla i fattori produttivi, che si affiancano all'attività tecnica ai fini della produzione del servizio. Nel caso specifico, questi principi hanno condotto ad escludere il contributo: lo studio aveva descritto la propria attività come articolata in due sedi ed un archivio decentrato, con un organico di cinque avvocati e cinque impiegati; inoltre, l'organizzazione produttiva era descritta come quella tipica degli studi legali, con servizi in favore delle imprese e privati attraverso consulenze legislative giudiziarie normative e di varia natura. Questa descrizione dell'attività e dell'organico dello studio ha indotto i giudici amministrativi a qualificare il soggetto richiedente il contributo come titolare di un mera attività professionale, priva di quella struttura aziendale che è l'ossatura dell'impresa. Non basta, per il Consiglio di Stato, la mera sommatoria delle prestazioni professionali di più avvocati o professionisti ma, traendo suggerimento da dalla sentenza dei giudici amministrativi occorrerà, per accedere ai contributi, esaltare l'organizzazione dei fattori produttivi che si affiancano all'attività tecnica ai fini della produzione di servizi.
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