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Newsletter del 09 Giugno 2016

La partecipazione in società non è più una causa ostativa

Nuove aperture sulle cause di esclusione per il regime forfettario. La circolare 10/E/2016 cambia l’interpretazione sulla partecipazione in società di persone o società di capitali in trasparenza, che da sempre costituisce un elemento ostativo per applicare il regime di vantaggio (prima) e forfettario (ora). L’articolo 1 , comma 57 della legge 190/2014, infatti , esclude che chi partecipa contemporaneamente alle società sopra citate e si trova in regime forfettario possa applicare questo regime. Il problema è sempre stato come interpretare l’avverbio «contemporaneamente». La precedente risoluzione 146/E/09, commentando la causa di esclusione presente nel regime di vantaggio (unica differenza l’utilizzo del termine «contestualmente» al posto di «contemporaneamente»), aveva concluso che l’impedimento si avesse anche quando la partecipazione fosse stata ceduta nel corso del periodo d’imposta. In pratica, per applicare il regime di vantaggio risultava necessario non detenere una partecipazione in società trasparenti già dall’inizio del periodo d’imposta.

Questa interpretazione fu molto criticata dalla dottrina poiché una cessione eseguita anche nel corso del periodo d’imposta sarebbe stata sufficiente a impedire che un contribuente detenesse due redditi incompatibili tra loro, cioè il reddito prodotto dal regime di vantaggio e quello da partecipazione. Già per il regime forfettario c’era stata un’apertura: si poteva applicare il forfait a patto che, prima di iniziare la nuova attività, fosse stata ceduta la partecipazione nella società trasparente. In base a questa lettura, era possibile detenere una partecipazione all’inizio del periodo d’imposta, a condizione di cederla prima di assumere la partita Iva come soggetto forfettario. Ora la circolare 10/2016 completa la modifica interpretativa stabilendo che l’ostacolo ad applicare il regime di forfettario si ha solo se la partecipazione in società trasparenti è presente alla chiusura del periodo d’imposta. Diversamente, se la partecipazione è ceduta entro il periodo d’imposta in cui si voglia applicare il regime agevolato, non si manifesta alcuna causa di preclusione poiché in quel periodo d’imposta non risulterà alcun reddito da partecipazione per il contribuente. Più precisamente, la circolare 10/2016 afferma che, anche nel caso in cui una partecipazione sia acquisita mortis causa nel periodo d’imposta, essa non ostacola il regime forfettario, purché sia ceduta entro la chiusura dello stesso periodo d’imposta in cui il contribuente è divenuto socio ereditando la quota.

A questo punto sembra di poter dire che, se si inizia una attività in regime forfettario pur detenendo una partecipazione, la sua dismissione entro l’esercizio permette di proseguire nel regime forfettario stesso. Questo passaggio meriterebbe una conferma ufficiale da parte dell’agenzia delle Entrate, poiché una cosa è acquisire la partecipazione per motivi estranei alla propria volontà (intestazione mortis causa), altro è invece iniziare una attività già detenendo una partecipazione in società trasparente.

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