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Newsletter del 09 Giugno 2016

L’avvio del ricorso all’Arbitro bancario

Negli ultimi anni l’Arbitro bancario finanziario (Abf), istituito dalla Banca d’Italia, è diventato un luogo privilegiato del confronto tra banche e clienti. Nel 2015 l’Arbitro ha ricevuto 13.572 ricorsi (il dato è stato anticipato su Plus24 lo scorso 19 marzo). Nel 2014 i ricorsi pervenuti erano 11.237 e l’anno precedente erano stati 7.862. E il trend negli anni è stato di costante crescita. Quali sono le ragioni del successo? Sicuramente l’economicità della procedura e la rapidità rispetto a un processo civile. In particolare l’introduzione dell’arbitro ha portato alla “giustiziabilità” dei casi minori, ovvero casi che non sarebbero mai stati portati davanti a un giudice, che hanno trovato la via per vedere soddisfatte le richieste dei clienti delle banche.

Bisogna poi considerare che uno degli aspetti che aveva minato le altre forme di mediazione è il fatto che la controparte del cliente (la banca) non era in genere obbligata a partecipare al tentativo di conciliazione.

Nel caso dell’Abf invece la norma prevede che l’adesione al tentativo sia obbligatoria, quindi, una volta rivoltosi all’arbitro, la banca (o l’altro intermediario finanziario interpellato) dovrà obbligatoriamente aderire. Ovviamente resta per il cittadino la facoltà e non l’obbligo a ricorrere all’Abf, perché può utilizzare le forme di mediazione generale (tipo quella davanti alle camere di commercio o ad altri organismi di mediazione come il Conciliatore bancario).

Prima di vedere la procedura da seguire per il ricorso all’arbitro bancario, è il caso di vedere come è organizzata su base territoriale l’articolazione dei collegi dell’arbitro.

L’organizzazione

Le banche e gli intermediari finanziari aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. La regola è prevista dall’articolo 128bis del Tub (introdotto dalla legge 262/2005, cosiddetta legge sul risparmio), che poi delegava il Cicr (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio), su proposta della Banca d’Italia, a determinare «i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell’organo decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati». Sulla base di questa previsione è nato appunto l’arbitro Bancario Finanziario, che ha iniziato ad operare nel 2009.

L’Arbitro Bancario Finanziario si regge su due “pilastri” l’Organo decidente, ovvero i collegi che decidono sui ricorsi dei risparmiatori e la Segreteria tecnica, quest’ultima fornita dagli uffici della Banca d’Italia e che nel corso degli anni è stata costantemente rinforzata per rispondere all’aumentato carico di ricorsi che pervengono all’Abf.

I collegi territoriali sono tre, al momento: uno per il Nord (con sede a Milano), uno per il Centro (con sede a Roma) e uno per il Sud Italia (con sede a Napoli). La competenza del collegio dipende dalla regione in cui ha il domicilio il cliente dell’istituto finanziario che ha presentato il ricorso.

Più nel dettaglio:

il collegio del Nord decide i ricorsi presentati dai clienti che hanno il proprio domicilio in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto

il collegio del Centro decide i ricorsi presentati dai clienti che hanno il proprio domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, ma anche su quelli presentati dai clienti con domicilio all’estero

il collegio del Sud decide i ricorsi presentati dai clienti che hanno il proprio domicilio in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia.

Come si presentano
i ricorsi

La presentazione del ricorso deve essere preceduta da un “reclamo” che il cliente rivolge alla banca (o intermediario finanziario) per tentare di risolvere direttamente il problema che è sorto. Se la risposta non è soddisfacente o non perviene, trascorsi 30 giorni il cliente può presentare ricorso all’Abf. La presentazione del ricorso va preceduta da un versamento di 20 euro per le spese di istruttoria.

Quanto alla modulistica, questa è pubblicata sia sul sito della Banca d’Italia che dell’Arbitro (www.arbitrobancariofianziario.it) ed è reperibile presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico.

Il ricorso è presentato dal cliente (che lo sottoscrive) in proprio o attraverso un’associazione di categoria alla quale il cliente stesso aderisca, dal rappresentante legale o da un soggetto munito di procura, che può essere conferita anche nel ricorso.

Il ricorso può essere, alternativamente:

a) inviato direttamente (per posta, via fax o con posta elettronica certificata), alla segreteria tecnica del collegio competente (si ricordi l’articolazione territoriale illustrata prima dei Collegi dell’Abf) o a qualunque Filiale della Banca d’Italia, che provvede a inoltrarlo senza indugio alla segreteria tecnica del collegio competente;

b) presentato presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico: saranno queste poi a inoltrarle alla segreteria tecnica del Collegio.

Per presentare il ricorso occorre effettuare un bonifico bancario di 20 euro sul conto corrente intestato a “Banca d’Italia - Segreteria tecnica dell’Arbitro Bancario Finanziario” - codice Iban IT71M0100003205 000000000904 oppure con versamento sul conto corrente postale n. 98025661 intestato a “Banca d’Italia - Segreteria tecnica dell’Arbitro Bancario Finanziario”. Inoltre è possibile pagare in contanti presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico con eccezione delle unità specializzate nella vigilanza.

In tutti i casi occorre indicare la causale “Ricorso Abf” e il codice fiscale o la Partita Iva del cliente cui il ricorso si riferisce.

Copia della ricevuta che attesta il pagamento deve essere inviata insieme al ricorso, che altrimenti sarà irricevibile.

Il ricorso

A differenza di quanto avviene per la mediazione, le parti non compaiono direttamente davanti all’Abf, che giudica sulla base del ricorso e delle controdeduzioni presentate dall’intermediario. Questo rende il modo in cui si redige il ricorso cruciale se si vogliono far valere le proprie ragioni.

Anche la comunicazione tempestiva di aver fatto il ricorso alla controparte, che è uno degli adempimenti posti dalla procedura. In realtà se non lo invia il cliente il ricorso all’intermediario, lo farà la segreteria tecnica dell’Arbitro. Però una volta ricevuto la copia, l’intermediario ha 45 giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni. Quindi se si aspetta la Segreteria dell’Abf passerà sicuramente più tempo che se lo fa lo stesso interessato e ne allega la documentazione insieme al ricorso.

L’esame preliminare

Dopo aver ricevuto il ricorso del cliente dell’intermediario, la segreteria tecnica verifica che la ricevibilità del ricorso: questo secondo il sito dell’Abf significa che esso deve essere completo, regolare e presentato nei termini, e lo esamina esclusivamente sulla base della documentazione fornita dalle parti, cliente e intermediario. La Segreteria tecnica, il Presidente del Collegio o il Collegio possono chiedere al cliente di regolarizzare il ricorso e alle parti di fornire ulteriori elementi. Il termine per la decisione in questo caso può allungarsi. In realtà sono previsti 60 giorni per le decisioni dell’Abf, ma dato l’elevato numero di ricorsi i termini tendono a dilatarsi. Una ragione in più per presentare una documentazione completa perché altrimenti c’è il rischio di un ulteriore allungamento dei termini.

I tempi

Riassumendo i tempi prescritti sono i seguenti: 45 giorni sono riconosciuti all’intermediario per presentare le proprie controdeduzioni e 60 per assumere la decisione (fatti salvi eventuali periodi di sospensione), 30 giorni sono infine previsti per comunicare alle parti la pronuncia completa di motivazione. Quindi in tutto sono 105 giorni più quelli necessari per la comunicazione.

Un ulteriore allungamento dei termini si potrebbe avere anche se il collegio territoriale rimettesse la questione al collegio di coordinamento.

Il collegio
di coordinamento

L’operatività dell’Abf a partire dal 2012 vede, oltre ai collegi territoriali, anche l’operatività del Collegio di coordinamento. Questo è stato istituito per assicurare una maggiore uniformità tra gli orientamenti dei Collegi. L’organo è composto dai Presidenti dei Collegi territoriali e da due membri rappresentativi degli intermediari e dei clienti estratti annualmente a sorte.

Le funzioni di Presidente sono svolte dal più anziano tra i Presidenti dei singoli Collegi. Le decisioni del collegio di coordinamento sono importanti perché poi vengono seguite dai collegi territoriali e costituiscono l’orientamento dell’arbitro sui punti dubbi.

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